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La Regione Toscana, con deliberazione consiliare 1° agosto 2018, n. 77, ha approvato, ai sensi della L.R. 9 febbraio 2016, n. 10, la revisione delle “aree vocate” e “non vocate” alla specie del cinghiale suddividendo l’intero territorio regionale tra le due categorie e predisponendo una apposita planimetria. Nelle sole aree vocate è prevista una gestione conservativa delle specie ungulate. La deliberazione è stata impugnata in quanto la Regione avrebbe omesso di attenersi alle definizioni di aree vocate e non vocate come indicate dall’articolo 3 comma 1, della L.R. n. 10/2016 poiché nelle prime sarebbero stati indiscriminatamente inclusi terreni coltivati o destinati alla futura coltivazione, che a norma di legge avrebbero invece dovuto essere inclusi nelle aree non vocate.

L’identificazione delle aree vocate e non vocate alla specie cinghiale è avvenuta secondo un approccio metodologico, esplicitato nel provvedimento impugnato, che prevede la suddivisione del territorio regionale in diverse categorie a ciascuna delle quali è assegnato un livello di “rischio impatto da cinghiale” espresso in punti, da zero a cinque. Si tratta di criteri che non appaiono irragionevoli laddove, ad esempio, la coltura del vigneto è considerata ad alto rischio (punti 4) mentre quella dell’oliveto a minor rischio (punti 2).

Tuttavia, tale categoria non può essere costituita dalla somma di ogni terreno coltivato o coltivabile, mentre i confini tra aree vocate e non vocate non possono coincidere con quelli catastali di ogni singolo terreno poiché ne deriverebbe una frammentarietà del quadro complessivo tale da rendere ingestibile il sistema.

Le linee di confine tra aree vocate e non vocate alla specie cinghiale, prosegue il TAR adito, devono invece essere tali da consentire una loro facile identificazione perché l’interesse pubblico all’omogeneità nella gestione del territorio richiede un bilanciamento con gli interessi privati in gioco, di talchè una limitata incisione di questi ultimi a fini di tutela del primo non appare operazione illegittima.

Per questi motivi, il ricorso è stato respinto.