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Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza Energetica (MASE), di concerto con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), con la circolare 9 febbraio 2023, n. 72, hanno fornito indicazioni per l’applicazione del Reg. (UE) n. 2021/57 del 21 gennaio 2021 (di seguito il “Regolamento”) recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all’interno o in prossimità delle zone umide.

Il Regolamento è già in vigore e si applica sul territorio dell’Unione europea dal 15 febbraio 2023. La modifica che ha riguardato l’allegato XVII al Regolamento consiste nell’inserimento del paragrafo 13, recante la definizione di “zone umide” come quelle superfici di paludi, pantani e torbiere o distese d’acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l’acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità non supera i sei metri durante la bassa marea.

Lo scopo del Regolamento è limitare l’uso ed il rilascio intenzionali o anche volontari e comunque evitabili di piombo.

La nozione di “zona umida”, tuttavia, non descrive in maniera quantificata la dimensione minima di essa o la durata minima della sua esistenza, tale da rispondere alla natura temporanea della medesima zona. Al contrario, è necessario che una disposizione sia sufficientemente chiara e precisa affinché i destinatari della sua applicazione possano darvi applicazione con ragionevole certezza.

Per la Commissione europea, chiamata a fornire l’interpretazione autentica della normativa in commento, il Regolamento vieta l’uso del piombo nelle zone umide al fine di proteggere gli uccelli acquatici e la salute umana. Ad ogni modo, ai fini dell’individuazione delle “zone umide” viene riconosciuto alle autorità nazionali la possibilità di valutare le specificità del proprio territorio e dei contesti morfologici.

Circoscrivere ciò che si intende per “zona umida” è fondamentale considerando che lo stesso Regolamento prevede anche un quadro sanzionatorio in caso di responsabilità, rispetto al quale gli organi di giustizia dell’Unione europea sono stati chiamati a pronunciarsi sull’ambito di applicazione della normativa (Tribunale dell’Unione europea, V sezione, 21 dicembre 2022, causa T-187/21 Firearms United Network e altri contro la Commissione europea).

Dinnanzi a questo scenario, il MASE ha ritenuto pertanto opportuno intervenire, chiarendo che per “zona umida” si deve intendere la zona acquitrinosa che per dimensioni, instabilità morfologica, natura, sia in grado di fornire un habitat stabile e duraturo agli uccelli acquatici. Nelle aree così individuate il legislatore comunitario ha sancito il divieto, anche solo temporaneo, dell’uso del piombo. Di converso, sono escluse dalla nozione di “zona umida” come disciplinata nel Regolamento, le aree che a causa delle loro dimensioni o della loro instabilità, non sono suscettibili di fornire habitat per gli uccelli acquatici.

In Italia, la superficie delle zone umide è inferiore al 20% del territorio nazionale complessivo, corrispondente a circa 300.000 km2; mentre le zone umide Ramsar (riconosciute come tali ai sensi della Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale), risultano attualmente estese per un totale di 73.982 ettari, pari a circa 740 km2.

Restano escluse dalla definizione, e quindi dall’applicazione del regolamento, tutte le aree idriche effimere, soggette a variazioni temporanee del livello dell’acqua o del contenuto di umidità, prive del carattere di stabilità e permanenza, da individuarsi nel rispetto del principio di proporzionalità, in linea con gli obiettivi delle misure previste dal Regolamento.

Nella Circolare, il Ministero prosegue evidenziando che l’eventuale accertamento della violazione del divieto deve essere compiuto tenendo conto di tutte le informazioni e circostanze necessarie ad attestare l’effettivo e concreto pericolo attuale della diffusione nell’ambiente di piombo. Nel rispetto del Regolamento, il soggetto trovato in o intorno a zone umide che porti con sé pallini di piombo durante la battuta di caccia, o in relazione ad essa, potrà dimostrare, se richiesto, che intendeva effettivamente sparare altrove, essendo solo in transito in suddetta zona.

Riamane esclusa dal campo di applicazione del Regolamento l’attività di tiro sportivo a prescindere dall’arma utilizzata, in considerazione del fatto che presso le strutture dui tiro a segno vige l’obbligo di raccolta del piombo secondo la normativa di settore.