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Il reato di uccellagione è integrato da qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi dalle armi da sparo, e dunque è configurato come un reato di pericolo a consumazione anticipata, per il cui perfezionamento non è richiesta l’effettiva cattura degli animali, essendo sufficiente la semplice predisposizione di mezzi, quali le trappole e le reti, idonei allo scopo; con tale previsione il legislatore si propone, infatti, di punire i sistemi di cattura con potenzialità offensiva indeterminata, tali anche da comportare il pericolo di un depauperamento della fauna, e ciò a prescindere dall’abbattimento o meno degli animali, con la conseguenza che il reato si perfeziona anche nel caso in cui la cattura non si sia in concreto verificata.

Il Tribunale di Bergamo ha riconosciuto la responsabilità dell’imputato in relazione all’esercizio dell’uccellagione con l’uso di reti a tramaglio delle dimensioni di 10 metri che è stata successivamente confermata dalla Cassazione.

Nello specifico, la Corte ha chiarito che il reato di uccellagione è integrato da qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi dalle armi da sparo, e dunque è configurato come un reato di pericolo a consumazione anticipata, per il cui perfezionamento non è richiesta l’effettiva cattura degli animali, essendo sufficiente la semplice predisposizione di mezzi, quali le trappole e le reti, idonei allo scopo.  Con tale previsione – proseguono i Giudici –  il legislatore si propone, infatti, di punire i sistemi di cattura con potenzialità offensiva indeterminata, tali anche da comportare il pericolo di un depauperamento della fauna, e ciò a prescindere dall’abbattimento o meno degli animali, con la conseguenza che il reato si perfeziona anche nel caso in cui la cattura non si sia in concreto verificata.