Nuove Regole per AFV e AATV in Lombardia: Cosa cambia con la D.g.r. 5897/2026
Il panorama della gestione venatoria aziendale in Lombardia ha appena ricevuto un importante aggiornamento. Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del 26 marzo 2026, è entrata in vigore la D.g.r. n. XII/5897.
Questa delibera modifica e integra la precedente disciplina (D.g.r. 4151/2025), introducendo chiarimenti fondamentali su aree demaniali, continuità territoriale e sorveglianza. Ecco un’analisi dettagliata delle principali novità.
Inclusione di aree demaniali: Dalla “Autorizzazione” alla “Concessione”
Una delle modifiche più significative riguarda la natura giuridica del titolo necessario per includere terreni del demanio pubblico all’interno delle Aziende Faunistico Venatorie (AFV) e Agrituristico Venatorie (AATV).
- Il nuovo obbligo: Non è più sufficiente una generica autorizzazione; il titolare deve ora presentare domanda di concessione.
- Fase transitoria: In attesa del rilascio della concessione, i terreni possono essere inseriti nel perimetro aziendale, ma vige l’assoluto divieto di caccia per chiunque.
- Titolo all’esercizio: L’attività venatoria su tali aree è consentita solo dopo l’avvenuto pagamento del canone fissato dall’ente competente.
Continuità territoriale e “Aree Grigie”
Per risolvere problemi pratici di frammentazione del territorio aziendale, la nuova norma permette di includere nel perimetro aree che prima creavano interruzioni.
- Quali aree: Strade, idrovie e opere di difesa idraulica come gli argini.
- Limiti e Vincoli:
- È necessario il parere obbligatorio e vincolante dell’autorità competente.
- Queste aree non possono superare il 10% della superficie totale dell’azienda.
- Vige l’obbligo di installare tabelle specifiche con la dicitura “divieto di caccia”.
Vigilanza nelle AATV: Sale la soglia a 400 ettari
Cambiano le regole sulla gestione della sorveglianza interna per le Aziende Agrituristico Venatorie, con l’obiettivo di coordinare meglio le diverse disposizioni esistenti.
- Sotto i 400 ettari: La vigilanza può essere assicurata direttamente dal titolare dell’autorizzazione, che può avvalersi di guardie giurate venatorie volontarie. I nominativi devono essere comunicati alla Regione.
- Sopra i 400 ettari: Resta l’obbligo di un responsabile della vigilanza dedicato (diverso dal concessionario) assunto a tempo pieno con la qualifica di guardia giurata venatoria.
Ambito di applicazione
Le nuove disposizioni non conoscono eccezioni territoriali: si applicano a tutto il territorio regionale.
Si consiglia ai titolari di AFV e AATV di verificare la propria posizione relativa alle aree demaniali e di aggiornare, se necessario, la documentazione relativa alla vigilanza entro i nuovi limiti dimensionali.