La gestione dell’attività venatoria nei valichi montani lombardi rappresenta da anni uno dei terreni di scontro più accesi tra associazioni ambientaliste e istituzioni regionali. La pronuncia odierna del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia mette un punto fermo, almeno temporaneo, in una vicenda che vede intrecciarsi sentenze passate, nuove leggi nazionali e la tutela della fauna migratoria.

L’origine del contenzioso: la sentenza n. 1516/2025

Tutto nasce da una precedente decisione dello stesso TAR (la n. 1516/2025) che aveva accolto le istanze della LAC. In quell’occasione, il Tribunale aveva imposto alla Regione l’obbligo di vietare la caccia su ben 475 valichi montani interessati dalle rotte migratorie, per un raggio di 1.000 metri da ciascuno. Tale numero era basato su una relazione tecnica del Commissario ad acta (il Direttore Generale dell’ISPRA).

La Legge Nazionale 131/2025

Mentre i giudizi erano ancora pendenti, il quadro normativo è mutato radicalmente con l’approvazione della Legge 131/2025 (“Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”), entrata in vigore nel settembre 2025.

L’articolo 15 di questa legge ha riscritto le regole sui valichi:

  • Criteri più stringenti: I valichi devono trovarsi ad almeno 1.000 metri di quota e presentare specifiche conformazioni orografiche che “restringono” il passaggio della fauna.
  • Regime transitorio: In attesa di un decreto ministeriale definitivo, la caccia è consentita sui valichi individuati dalle regioni e vigenti nella stagione venatoria 2023-2024.
  • Tutela ZPS: Su questi valichi si applicano le limitazioni previste per le Zone di Protezione Speciale (ZPS).

In attuazione della nuova legge, la Giunta e il Consiglio Regionale della Lombardia hanno approvato nuovi provvedimenti (D.G.R. 5022/2025 e D.C.R. 1088/2025) limitando la protezione a soli 23 valichi, ovvero quelli attivi nel 2023-2024.

La LAC ha impugnato questi atti, accusando la Regione di aver eluso la sentenza precedente che ne imponeva 475 e sollevando dubbi di legittimità costituzionale sulla nuova legge.

Nella sentenza n. 02175/2026, i magistrati hanno dato ragione alla Regione Lombardia basandosi su due principi cardine:

  • Sentenza non definitiva: La richiesta di “nullità” degli atti regionali può essere avanzata solo per violazione di un giudicato definitivo (sentenza passata in giudicato). Poiché la sentenza sui 475 valichi era ancora oggetto di appello, non poteva bloccare l’attività legislativa sopravvenuta.
  • Cessazione del legame esecutivo: Il TAR ha citato la giurisprudenza del Consiglio di Stato, spiegando che quando una nuova legge ridisegna una materia, si crea una “cesura”. L’amministrazione non è più vincolata alla vecchia sentenza, ma deve applicare il nuovo principio di legalità dettato dalla legge appena entrata in vigore.

Il ricorso della LAC è stato dichiarato infondato. Il Tribunale ha inoltre ritenuto “irrilevanti” le questioni di incostituzionalità in questa fase, poiché il giudizio di ottemperanza non è la sede per discutere la validità della norma primaria.

Cosa succede ora? Attualmente, in Lombardia resta in vigore la protezione per i 23 valichi individuati dalla Regione ai sensi della Legge 131/2025. La parola definitiva passerà probabilmente ai giudizi di annullamento ancora pendenti e all’atteso decreto del Ministero dell’Ambiente che dovrà mappare ufficialmente i valichi su tutto il territorio nazionale.