Negli ultimi tempi la stampa ha dato ampio spazio agli interventi di alcuni docenti universitari ed esperti di Sviluppo Sostenibile in merito al nuovo DDL di modifica alla Legge 157 del 1992 (la normativa che regola la caccia e la tutela della fauna selvatica).
Il dibattito pubblico è sempre legittimo, ma la scienza dovrebbe basarsi sui fatti e sullo studio dei testi ufficiali. Purtroppo, analizzando le recenti dichiarazioni sul testo approvato dal Senato e inviato alla Camera, emerge una narrazione distorta e priva di riscontri pratici nel testo di legge.
Ecco una smentita punto per punto delle principali fake news circolate sul web.
1. Demanio Forestale o Marittimo? Confondere i boschi con le spiagge
Una delle critiche più diffuse riguarda la presunta estensione dell’attività venatoria alle zone costiere. Si tratta di un errore di lettura grossolano: il testo del DDL approvato al Senato parla chiaramente di Demanio Forestale e non di demanio marittimo. Confondere la gestione delle foreste con quella delle coste dimostra una scarsa conoscenza del testo normativo in discussione.
2. Il danno da “calpestio” e i paradossi sulla sicurezza
Un altro argomento sollevato dai critici riguarda i presunti danni ambientali causati dal “calpestio” del suolo da parte dei cacciatori. Questa tesi ignora la realtà quotidiana del territorio: escursionisti, cercatori di funghi e boscaioli frequentano gli stessi ambienti a piedi senza che nessuno sollevi analoghi dubbi scientifici.
Lo stesso approccio parziale si nota sul tema della sicurezza. Si invocano restrizioni per chi frequenta queste aree, ma si tace del tutto sui dati reali degli incidenti in altri ambiti outdoor, come le centinaia di morti per annegamento o gli incidenti legati alla balneazione nelle zone costiere.
3. Il ruolo di ISPRA: il parere sui calendari venatori è vincolante?
L’errore più tecnico riguarda il ruolo dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). Diversi commentatori accademici sostengono che l’istituto esprima un parere vincolante sulla stesura dei calendari venatori.
I fatti dicono il contrario: il parere dell’ISPRA non è vincolante e non lo è mai stato. A confermarlo sono gli stessi tecnici dell’Istituto in ogni sede ufficiale. La legge prevede una consultazione, ma la decisione gestionale finale spetta alle Regioni.
Conclusioni: serve un dibattito scientifico reale
La gestione della fauna e del territorio richiede competenze concrete e lo studio approfondito delle leggi. Esprimere giudizi superficiali senza aver letto i testi normativi rischia solo di alimentare scontri ideologici, allontanando il pubblico dalle reali soluzioni di sviluppo sostenibile di cui il Paese ha bisogno.