La Corte Costituzionale conferma: no al fotovoltaico a terra su suoli agricoli

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 127/2026 depositata il 16 luglio 2026, ha stabilito che il divieto di installare impianti fotovoltaici a terra in aree agricole è pienamente legittimo.

Questa decisione chiude una battaglia legale iniziata nel 2025, quando il TAR Lazio aveva sollevato forti dubbi sulla costituzionalità di questa misura, introdotta per frenare il consumo di suolo produttivo. La Consulta ha rigettato i ricorsi presentati da diverse società del settore energetico e associazioni di categoria, chiarendo una volta per tutte i confini tra la produzione di energia pulita e la salvaguardia dei nostri campi.

In questo articolo analizziamo i dettagli della sentenza.

Il caso: perché il TAR Lazio aveva dubbi sul divieto

Il contenzioso nasce dai ricorsi di alcune importanti società energetiche (tra cui ERG Solar Holding e FRV Italia) e dell’associazione Elettricità Futura. Le imprese avevano impugnato il decreto ministeriale del 21 giugno 2024 sulle aree idonee, sostenendo che bloccare il fotovoltaico a terra sui terreni agricoli violasse i principi europei e costituzionali di massima diffusione delle energie rinnovabili.

Il TAR Lazio aveva ritenuto tali dubbi non manifestamente infondati, evidenziando che:

  • Circa la metà del territorio nazionale è classificata come area agricola, e un divieto così esteso avrebbe potuto compromettere il raggiungimento degli obiettivi energetici europei e del PNIEC.
  • Escludere interi terreni solo in base alla loro classificazione urbanistica, senza considerare se fossero effettivamente coltivati, degradati o abbandonati, appariva sproporzionato.
  • Elettricità Futura aveva inoltre sottolineato che, per raggiungere i target al 2030, servirebbero circa 70.000 ettari di fotovoltaico a terra, pari ad appena lo 0,4% della Superficie Agricola Totale (SAT), una quota del tutto marginale a fronte di ben 4 milioni di ettari di terreni agricoli attualmente abbandonati in Italia.

Nonostante queste argomentazioni, la Corte Costituzionale ha respinto le tesi dei giudici amministrativi e delle imprese.

La decisione della Consulta: perché il divieto è legittimo

La sentenza n. 127/2026, redatta dal giudice Massimo Luciani e presieduta da Giovanni Amoroso, spiega che il blocco non rappresenta una preclusione assoluta e irragionevole, ma un bilanciamento equilibrato tra due valori costituzionali altrettanto importanti: la transizione ecologica e la tutela del suolo (artt. 3, 9, 11 e 117 della Costituzione).

I giudici della Corte hanno basato la loro decisione su tre pilastri fondamentali:

1. L’agrivoltaico avanzato resta sempre consentito

La legge vieta esclusivamente i moduli fotovoltaici tradizionali “collocati a terra”. Al contrario, l’agrivoltaico avanzato — che prevede pannelli sollevati da terra per consentire il passaggio di macchinari e la continuità delle attività agricole o di pascolo — è e rimane sempre ammesso. Di conseguenza, gli operatori non si vedono negata la possibilità di investire, ma sono semplicemente orientati verso tecnologie che non sottraggono spazio all’agricoltura.

2. Il suolo è una risorsa scarsa e non rinnovabile

La Consulta ha richiamato la normativa europea più recente, in particolare la Direttiva UE 2025/2360 sul monitoraggio e la resilienza del suolo. I terreni sani sono fondamentali per la sicurezza alimentare, la biodiversità e il contrasto ai cambiamenti climatici. Di conseguenza, proteggere il paesaggio agrario e prevenire l’impermeabilizzazione del suolo è un obiettivo prioritario dello Stato.

3. La classificazione urbanistica garantisce certezza giuridica

Le aziende chiedevano di poter installare pannelli a terra almeno sui terreni agricoli degradati o non utilizzati. La Corte ha rigettato questa richiesta spiegando che la “destinazione agricola” di un’area garantisce la certezza del diritto. Ancorare i divieti a condizioni di fatto instabili, come il temporaneo abbandono di un campo, creerebbe troppa incertezza. Inoltre, un terreno non coltivato oggi mantiene intatta la sua potenzialità di ospitare colture di pregio in futuro.

Le ampie deroghe al divieto del fotovoltaico a terra

La Corte Costituzionale ha ricordato che la legge prevede comunque numerose e ampie deroghe che escludono il “rischio di blocco” della transizione energetica. Il divieto di fotovoltaico a terra in zona agricola non si applica a:

  • Progetti già avviati (o con titoli già rilasciati) alla data di entrata in vigore del decreto di blocco.
  • Interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o ricostruzione integrale di impianti già esistenti (purché non aumenti l’area occupata).
  • Cave dismesse, miniere abbandonate, discariche chiuse o lotti ripristinati.
  • Aree vicine a impianti industriali (entro 500 metri) o alla rete autostradale (entro 300 metri).
  • Impianti finalizzati alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).
  • Progetti legati all’attuazione del PNRR o del PNC.

Cosa cambia ora con le novità del Decreto 175/2025?

Durante lo svolgimento del giudizio costituzionale, il quadro normativo è stato aggiornato dal D.L. 175/2025 (convertito nella Legge n. 4/2026). Questo decreto ha riorganizzato le regole introducendo l’articolo 11-bis nel testo del Decreto Legislativo n. 190/2024.

La nuova normativa ha confermato in blocco l’impianto del divieto del fotovoltaico a terra, ma ha introdotto un importante chiarimento e un nuovo obbligo per gli operatori dell’agrivoltaico:

  1. Definizione e requisiti: Viene chiarito che gli impianti agrivoltaici sono sempre ammessi solo se utilizzano moduli “collocati in posizione adeguatamente elevata da terra”, in modo da preservare la continuità delle attività colturali o pastorali.
  2. La soglia dell’80% (PLV): Per ottenere l’autorizzazione all’installazione di un impianto agrivoltaico, il proponente deve presentare una dichiarazione asseverata firmata da un professionista abilitato. Questa asseverazione deve certificare che l’impianto sia strutturato in modo da conservare almeno l’80% della Produzione Lorda Vendibile (PLV) del terreno interessato.

Conclusioni

La sentenza 127/2026 della Corte Costituzionale mette definitivamente la parola fine ai tentativi di aggirare i limiti sul fotovoltaico a terra classico nei terreni agricoli.

La strada per lo sviluppo dell’energia solare in Italia passa ormai inevitabilmente attraverso due canali: la valorizzazione delle aree industriali o degradate (e delle altre aree idonee in deroga) e, soprattutto, la progettazione di impianti di agrivoltaico avanzato ad alta tecnologia, capaci di integrare concretamente la produzione di energia con le colture agricole nel rispetto del limite dell’80% di produttività dei terreni.