Calendari venatori e discrezionalità delle Regioni: cosa stabilisce la sentenza del Consiglio di Stato

L’annosa questione dei calendari venatori regionali e del loro rapporto con i pareri tecnici dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) si arricchisce di un tassello fondamentale.

Con la sentenza n. 6600/2026, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da Federcaccia ribaltando la pronuncia di primo grado del TAR e riaffermando un principio cardine del diritto amministrativo applicato alla caccia: se adeguatamente motivate, le scelte delle Regioni sui calendari venatori prevalgono sui pareri tecnici non vincolanti.

Ripercorriamo i dettagli della vicenda, le ragioni dei giudici di Palazzo Spada e quali sono i risvolti concreti per il futuro della stagione venatoria.

Il caso: la chiusura della caccia a tordo e beccaccia nelle Marche

La controversia legale nasce attorno al calendario venatorio della Regione Marche per la stagione 2025/2026, in particolare relativamente alla data di chiusura della caccia alle specie migratorie come turdidi (tordo) e beccaccia, fissata dalla Giunta regionale al 31 gennaio.

I ricorsi promossi dalle associazioni ambientaliste ed animaliste avevano trovato inizialmente accoglimento presso il TAR, sostenendo che la Regione non si fosse attenuta scrupolosamente alle raccomandazioni dell’ISPRA, orientate a una chiusura anticipata dei prelievi.

Tuttavia, la decisione di primo grado è stata impugnata e sospesa, portando il caso davanti al Consiglio di Stato.

I principi chiave imposti dalla sentenza n. 6600/2026

La decisione di Palazzo Spada evidenzia alcuni passaggi di fondamentale importanza giuridica e gestionale:

1. Pareri ISPRA e Comitato Faunistico sullo stesso piano

Il giudice amministrativo ha sottolineato come i pareri resi dall’ISPRA e quelli del Comitato Faunistico-Venatorio Nazionale abbiano, per volontà del legislatore, la medesima valenza consultiva. Pertanto, la Regione non è passivamente vincolata alle indicazioni dell’ISPRA, purché motivi in modo approfondito e scientificamente coerente le proprie determinazioni difformi.

2. Discrezionalità amministrativa e limiti del TAR

La sentenza riafferma che il giudice amministrativo (TAR) può sindacare esclusivamente i vizi di legittimità dell’atto (ad esempio, difetti di motivazione o travisamento dei fatti) e non i vizi di merito. L’attività di valutazione delle date e delle specie rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione regionale: sovrapporre la valutazione del giudice a quella dell’ente pubblico costituirebbe un’invasione di campo non consentita. Inoltre, spetta sempre alle parti ricorrenti (ambientalisti) fornire la prova concreta dei presunti vizi dell’atto.

3. Flessibilità e Direttiva Uccelli

Nel testo della sentenza viene espressamente richiamata la Guida all’applicazione della Direttiva Uccelli, evidenziando come la normativa comunitaria conceda un «certo margine di flessibilità» nell’interpretazione dei dati scientifici utilizzati per stabilire la durata della stagione venatoria e l’inizio della migrazione pre-nuziale.

Perché questa sentenza fa giurisprudenza per il futuro

Oltre a mettere un punto fermo sulla legittimità della chiusura al 31 gennaio nelle Marche per la stagione di riferimento, la pronuncia del Consiglio di Stato assume un ruolo strategico per due motivi principali:

  1. Traccia un solido precedente normativo per tutte le Regioni italiane, legittimate a difendere la propria autonomia gestionale in materia faunistico-venatoria purché supportata da istruttorie rigorose.
  2. Definisce il “calendario di salvaguardia”: determinare qual è l’ultimo calendario venatorio legittimo è fondamentale poiché, in caso di sospensione cautelare di un calendario successivo, è proprio il precedente a tornare temporaneamente in vigore per la disciplina di orari e carnieri.

Conclusioni

La sentenza 6600/2026 del Consiglio di Stato riconosce l’equilibrio tra la tutela ambientale e le competenze programmatiche delle Amministrazioni regionali. Quando la Regione esercita la propria discrezionalità basandosi su una motivazione solida e ben strutturata, il calendario venatorio resiste ai ricorsi strumentali.