L’Associazione AB (Agrivenatoria Biodiversitalia) ha tra i suoi scopi statutari principali quello di sostenere e tutelare gli Istituti faunistici privati, tra cui le Aziende Faunistico Venatorie (AFV) e le Aziende Agrituristico Venatorie (AATV). Di recente siamo intervenuti formalmente nei confronti della Regione Toscana a seguito dell’approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR), rilevando l’inserimento di disposizioni ritenute fortemente penalizzanti per lo sviluppo del settore e in netto contrasto con le norme vigenti.
Il nodo della controversia: le restrizioni sui “Comprensori”
La criticità risiede all’interno del Volume “Pianificazione” del PFVR, precisamente al punto 2.2.1 (relativo alle AFV) e al punto 2.2.2 (relativo alle AAV), nel paragrafo rubricato “Funzionamento ed autorizzazione”.
Il testo approvato dal Piano introduce un meccanismo di calcolo delle superfici destinate agli istituti privati vincolato alla suddivisione in comprensori:
- Province con un solo comprensorio: La quota di territorio agro-silvo-pastorale (SAF) destinata agli istituti privati (AFV, AAV, CPRFS) non può superare il limite del 15% della SAF a livello provinciale.
- Province con due comprensori: Qualora la superficie occupata dagli istituti privati superi complessivamente il 10% a livello provinciale, la soglia massima del 15% viene ricalcolata e applicata a livello di singolo comprensorio.
La gerarchia delle fonti e il contrasto con le leggi nazionali e regionali
Secondo la nostra posizione tale vincolo legato al singolo comprensorio costituisce una palese violazione del principio della gerarchia delle fonti del diritto. Un atto di programmazione amministrativa come il PFVR non può infatti modificare o derogare alle disposizioni contenute nelle leggi primarie da cui deriva.
Nello specifico, la disciplina del PFVR contrasta direttamente con due riferimenti legislativi di rango superiore:
- Legge Quadro Nazionale n. 157/1992 (Art. 16, comma 1): Stabilisce espressamente che la superficie degli istituti faunistici privati non può superare complessivamente il 15% del territorio agro-silvo-pastorale regionale.
- Legge Regionale Toscana n. 3/1994 (Art. 6, comma 6): Prevede che la superficie complessiva degli istituti faunistici privati (di cui agli articoli 18 per i CPRFS, 20 per le AFV e 21 per le AAV) non possa superare il 15% del territorio agro-silvo-pastorale provinciale.
L’introduzione del parametro del “comprensorio” comporta quindi una restrizione ulteriore ed indebita non prevista né dalla legge nazionale né da quella regionale.
L’atto di diffida e la richiesta di intervento in autotutela
Per arginare le conseguenze di questa incongruenza normativa, l’Associazione AB ha notificato un formale atto di diffida e contestuale richiesta di riesame:
- Diffida al Consiglio Regionale della Toscana: Viene intimato di non mantenere all’interno del Piano Faunistico Venatorio Regionale la clausola lesiva della normativa vigente, in particolare dell’art. 16 c. 1 della L. 157/1992 e dell’art. 6 c. 6 della L.R. 3/1994.
- Richiesta di correzione in autotutela: Si chiede al Consiglio Regionale di rimuovere immediatamente ogni riferimento al termine e al criterio del “comprensorio” nella quantificazione delle superfici concedibili alle AFV e AAV.
- Ripristino della soglia legale: Viene sollecitato il rispetto dell’unico limite previsto ex lege, pari al 15% calcolato esclusivamente sulla superficie agro-silvo-pastorale provinciale.
Considerazioni Finali
La certezza del diritto e il rispetto delle gerarchie normative rappresentano condizioni essenziali per permettere alle aziende agrituristico-venatorie e faunistico-venatorie di operare, pianificare ed investire sul territorio. L’iniziativa dell’Associazione AB mira a ripristinare il corretto quadro normativo, garantendo che la programmazione regionale rimanga nell’alveo stabilito dal legislatore nazionale e regionale.