In breve: con l’approvazione definitiva del ddl Coltiva Italia (“Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo”), le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie ottengono per legge il diritto e la competenza a regolamentare la raccolta dei tartufi nelle proprie aziende. Chi raccoglie senza rispettare le regole stabilite dalla proprietà rischia una sanzione specifica. È un riconoscimento atteso da tempo per chi gestisce e custodisce questi territori.
Cosa prevede la nuova norma sui tartufi
L’articolo 24 del ddl Coltiva Italia modifica la legge 16 dicembre 1985, n. 752, la legge quadro su raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi. Le novità sono due.
La prima riguarda l’articolo 3 della legge 752/1985: le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie regolamentano le modalità di raccolta dei tartufi all’interno delle loro aree. La finalità è dichiarata nel testo: evitare interferenze con le attività di gestione faunistica e preservare l’habitat naturale, compreso il sostrato boschivo.
La seconda riguarda l’articolo 18, quello sulle sanzioni: diventa sanzionabile la raccolta di tartufi in violazione delle modalità stabilite dalle aziende faunistico-venatorie o agri-turistico-venatorie.
Cosa significa in pratica per i concessionari
I concessionari degli istituti faunistici privati possono ora stabilire, con una base di legge nazionale, come si svolge la raccolta dei tartufi nei propri territori: condizioni di accesso, periodi, aree, modalità di cerca. In altre parole, chi gestisce l’azienda decide le regole del gioco, e chi entra a raccogliere deve rispettarle.
Per i raccoglitori non cambia il requisito di base: serve sempre il tesserino di idoneità previsto dalla legge 752/1985. Ma all’interno di un’azienda faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria il tesserino da solo non basta più: occorre attenersi alle regole fissate dal concessionario.
Perché è una conquista importante
Il tartufo non nasce per caso. La sua presenza dipende dal lavoro quotidiano di chi gestisce il territorio: la cura del bosco e del sottobosco, la manutenzione dei sentieri, la gestione della fauna, la tutela degli equilibri ecologici durante tutto l’anno.
Chi si prende cura di questi ambienti dodici mesi l’anno ha il diritto di decidere come e da chi vengono frequentati. Una raccolta non regolata può disturbare la fauna nei periodi più delicati, danneggiare il suolo e compromettere proprio gli habitat da cui il tartufo dipende. Riconoscere il ruolo dei concessionari significa tutelare la biodiversità e, insieme, il lavoro di chi la custodisce.
Domande frequenti
Chi può regolamentare la raccolta dei tartufi negli istituti faunistici privati? Le aziende faunistico-venatorie (AFV) e le aziende agri-turistico-venatorie (AATV), che regolamentano le modalità di raccolta nelle proprie aree.
Quale legge è stata modificata? La legge 16 dicembre 1985, n. 752, agli articoli 3 e 18, tramite l’articolo 24 del ddl Coltiva Italia.
Cosa rischia chi raccoglie tartufi senza rispettare le regole dell’azienda? La raccolta in violazione delle modalità stabilite dall’azienda è inserita tra le condotte sanzionate dall’articolo 18 della legge 752/1985.
Il tesserino da tartufaio è ancora necessario? Sì. Il tesserino resta obbligatorio; in più, nelle AFV e AATV vanno rispettate le regole del concessionario.
Perché questa norma tutela l’ambiente? Perché la legge collega espressamente la regolamentazione alla gestione faunistica e alla salvaguardia dell’habitat naturale, compreso il sostrato boschivo.