Sulla materia dell’utilizzo dei richiami vivi ornitici per la caccia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 126/2022 ha dichiarato costituzionalmente illegittime alcune disposizioni della legge regionale Lombardia n. 8/2021, recanti l’abolizione della preesistente banca dati dei richiami vivi da cattura e da allevamento, e la limitazione del potere di controllo dei soggetti preposti alla vigilanza venatoria sulle esche vive e sull’anello numerato di marcatura di cui tali esemplari devono necessariamente essere muniti. Conseguentemente la Regione Lombardia, con la deliberazione di Giunta Regionale n. XI/6833 del 2 agosto 2022, stabiliva di adeguarsi alla pronuncia della corte Costituzionale, prevedendo: «1) di ripristinare, in esito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 126/2022 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, lett. b) della l.r. 25 maggio 2021, n. 8, l’operatività della banca dati regionale dei richiami vivi di cattura e di allevamento costituita con la DGR n. X/564 del 02/08/2013 e con i relativi provvedimenti attuativi; 2) di stabilire, anche a seguito dell’attività svolta dalla Consulta Faunistica Regionale, che gli anelli dei richiami d’allevamento devono essere interi, privi di fenditura, devono avere un diametro tale da poter essere infilati attraverso il piede dei pulcini ma non in quello degli adulti e devono essere di un materiale non deformabile, dal quale si evince che il materiale più indicato per rispondere alle esigenze di cui sopra è il duralluminio e/o l’acciaio inox; 3) di stabilire che anche le associazioni gli enti e gli istituti ornitologici, di cui all’art. 26 c. 1 debbano utilizzare anelli con le caratteristiche di cui al punto 2); 4) di accogliere con modifiche la proposta espressa dalla VIII Commissione consiliare, nella seduta del 24 febbraio 2022, stabilendo che: “Qualora a seguito di certificato medico veterinario sia necessario provvedere alla rimozione dell’anello identificativo originale dal tarso dell’uccello a causa di lesioni insorte ed a fini terapeutici, i competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio provvedono a fornire ai soggetti deputati alla vigilanza venatoria, a seguito di richiesta del proprietario, un nuovo contrassegno inamovibile da apporre al tarso del predetto richiamo, identificato dalla Regione Lombardia.”; 5) di integrare l’allegato 1 alla DGR n. X/564 del 02/08/2013 con le specifiche tecniche inerenti alle caratteristiche degli anelli per i richiami d’allevamento e le previsioni relative alle modalità con le quali tali anelli possono essere rimossi di cui ai precedenti punti 2) e 3), come riportato nell’allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; […]». 1.1. L’Allegato A alla deliberazione ribadiva inoltre, con specifico riferimento alle esche da allevamento, che: «4. Gli anelli dei richiami d’allevamento devono essere interi, privi di fenditura, devono avere un diametro tale da poter essere infilati attraverso il piede dei pulcini ma non in quello degli adulti e devono essere di un materiale non deformabile, dal quale si evince che il materiale più indicato per rispondere alle esigenze di cui sopra è il duralluminio e/o l’acciaio inox». Per le esche vive da cattura di origine selvatica, invece, l’allegato A prevedeva diametri di misura predeterminata per gli anellini di marcatura, differenziati per le singole specie.
L’art. 5 della Legge 157/1992, al comma 7 prevede che: «È vietato l’uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia».
La Regione Lombardia con la L.R. 26/1993 ha, in un primo momento, istituito e disciplinato, nel contempo, un’apposita banca dati regionale dei richiami vivi di cattura e di allevamento. In un secondo momento, attraverso un’abrogazione che ha incluso le previsioni che disciplinavano la registrazione dei rischiami vivi, ha abolito la banca dati.
La Corte costituzionale, pertanto, chiamata ad intervenire per verificare la normativa della Regione Lombardia richiamata, ha ribadito l’essenzialità della numerazione e dell’inamovibilità degli anelli di marcatura, elementi di per sé strumentali alla garanzia di identificabilità e non sostituibilità di ogni singolo esemplare, e dunque all’effettività del fondamentale divieto di utilizzare richiami vivi non inanellati di cui all’art. 5 L. 157/1992.
Pertanto, la Regione Lombardia si è attivata per porre rimedio adottando la D.G.R. 6833/2022, che ha ripristinato la banca dati dei richiami e, con riferimento agli anellini identificativi dei richiami di allevamento, ha previsto le seguenti caratteristiche: necessaria inamovibilità, presenza di un diametro tale da consentire il passaggio del piede del pulcino e non dell’esemplare adulto, realizzazione in materiale non deformabile. Per i richiami da cattura era anche fissata la misura del diametro adeguato, differenziato per le varie specie, diversamente da quanto previsto per gli anelli dei richiami da allevamento, per i quali nessuna specifica misura era indicata. Veniva inoltre stabilita la possibilità di sostituzione dell’anello in caso di certificazione veterinaria attestante la necessità di detta operazione.
Quanto alle modalità di sostituzione dell’anello, con la sentenza in commento, la D.G.R. 6833/2022 è stata impugnata per essere annullata in quanto prevede la certificazione veterinaria della necessità di sostituzione senza delimitare la casistica in cui tale operazione è consentita; nonché la consegna dell’anello sostitutivo dagli organi di vigilanza venatoria al detentore del richiamo, senza che sia previsto alcun controllo in fase di apposizione del nuovo dispositivo all’esca.
In tal modo, il detentore ben potrebbe inanellare e, quindi, introdurre abusivamente nel novero delle esche vive, esemplari di provenienza selvatica.
L’inamovibilità, infatti, è strumentale ad assicurare l’identità dell’esemplare utilizzato come esca, e l’omessa sostituzione abusiva dello stesso con altri uccelli, e specie con richiami di provenienza selvatica, che mediante tale procedura potrebbero essere utilizzati per la caccia in violazione/elusione del fondamentale divieto di cui all’art. 5 comma 7 L. 157/1992.
Orbene, la D.G.R. 6833/2022 stabilisce che, in presenza di una certificazione veterinaria riguardante presupposti non tipizzati, i soggetti deputati alla vigilanza venatoria consegnino l’anello sostitutivo al detentore del richiamo. La fase successiva, di rimozione dell’anello dall’esca e apposizione del nuovo dispositivo, può tuttavia ben aver luogo (nulla essendo stabilito al riguardo) in difetto di qualsivoglia controllo, ed essere posta in essere dal detentore del richiamo in autonomia e “solitudine”. La sostituzione in assenza di controllo, consentendo l’apposizione da parte dell’allevatore di una nuova marcatura all’uccello, rende possibile che esemplari non inanellati, e in particolare catturati e di provenienza selvatica, vengano abusivamente sostituiti al preesistente richiamo, in tal modo contravvenendo alla ratio di tutta la regolamentazione vigente in materia.
In altre parole, nell’attuale formulazione della D.G.R. 6833/2022, che non prevede controlli da parte di soggetti investiti del compito della vigilanza venatoria sulla fase di sostituzione dell’anello, non vi sono garanzie di sorta circa l’identità dell’uccello cui il contrassegno viene rimosso e l’esemplare cui il nuovo anello va ad essere applicato. La deliberazione, conseguentemente, non garantisce l’osservanza del fondamentale principio dell’inamovibilità dell’anello e della non sostituibilità delle esche, e consente l’elusione del divieto di utilizzare uccelli sprovvisti di marcatura di cui all’art. 5 comma 7 L. 157/1992.