Caccia in deroga in Lombardia: Il TAR annulla la delibera per fringuello e storno
Il tema della caccia in deroga torna al centro del dibattito giuridico e ambientale. Con una recente e sentenza (n. 3267/2025), il TAR Lombardia ha accolto il ricorso presentato dalle principali associazioni ambientaliste (LAC, LAV, LNDC, LIPU, WWF ed ENPA), annullando la deliberazione regionale che autorizzava il prelievo venatorio di Fringuelli (Fringilla coelebs) e Storni (Sturnus vulgaris) per la stagione 2025/2026.
Ma quali sono le motivazioni legali dietro questa decisione e cosa cambia per il futuro?
La protezione dell’avifauna in Europa è regolata dalla Direttiva 2009/147/CE, che stabilisce un regime di tutela generale per tutte le specie selvatiche. La caccia è permessa solo per alcune specie, mentre per altre — come il Fringuello e lo Storno — può essere autorizzata solo in via eccezionale attraverso il meccanismo delle deroghe.
Le condizioni per la deroga
Secondo l’art. 9 della Direttiva 2009/147/CE e l’art. 19-bis della Legge 157/1992, le Regioni possono autorizzare il prelievo in deroga solo se:
Viene rispettata la soglia della “piccola quantità” determinata dall’ISPRA.
Soprattutto, se viene dimostrata l’assenza di altre soluzioni soddisfacenti.
Perché il TAR ha annullato la delibera della Lombardia?
Il punto focale della sentenza riguarda il quarto motivo di ricorso: l’incapacità della Regione di dimostrare che non vi fossero alternative alla caccia in deroga.
La Regione sosteneva che la caccia ad altre specie non fosse “soddisfacente” per via delle diverse tradizioni e modalità di appostamento. Il TAR ha chiarito che la semplice preferenza venatoria non sia sufficiente a consentirne il prelievo. L’esistenza di altre specie cacciabili legalmente costituisce, di per sé, una “soluzione soddisfacente” per l’attività ricreativa.
Il richiamo al “retaggio storico-culturale” della caccia al fringuello è stato ritenuto insufficiente. Secondo la giurisprudenza europea, il mantenimento di attività tradizionali non giustifica autonomamente una deroga alla protezione della fauna.
L’argomento secondo cui la deroga incentiverebbe i cacciatori a migliorare l’ambiente è stato definito “inconsistente”. Il Tribunale ha osservato che tali interventi spesso servono solo ad attirare gli uccelli per l’abbattimento, piuttosto che a generare un reale beneficio ecologico.
Le conseguenze della sentenza
Nonostante la stagione venatoria 2025/2026 sia già conclusa, il TAR ha deciso di pronunciarsi nel merito per il suo valore conformativo. Per il futuro la Regione Lombardia non potrà più motivare le prossime delibere sulle deroghe usando argomenti generici o basati solo sulla tradizione.
L’amministrazione dovrà fornire un’analisi rigorosa, scientifica e puntuale che dimostri l’impraticabilità di ogni altra soluzione prima di autorizzare nuovi prelievi.