Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ha recentemente varato le nuove procedure per la rendicontazione della pesca sportiva e ricreativa. Se sulla carta l’obiettivo è la tutela delle risorse ittiche, nella realtà ci troviamo di fronte a un appesantimento burocratico che appare insostenibile, trasformando una giornata di relax in mare in un labirinto di login, codici e scadenze digitali.
Un labirinto digitale per tutti
Il nuovo sistema non si limita a integrare le norme esistenti, ma aggiunge strati di complessità che colpiscono indiscriminatamente tutti i pescatori di età superiore ai 16 anni che operano da unità da diporto o in apnea.
Il “percorso a ostacoli” previsto è paradossale:
- Occorre compilare online una domanda per la comunicazione al MASAF di esercizio dell’attività di pesca sportiva.
- Bisogna scaricare l’app RecFishing.
- È necessario creare un profilo tramite il portale EU Login, un sistema di autenticazione europeo spesso ostico per i non addetti ai lavori.
- Una volta ottenuto un codice univoco dall’app, questo deve essere riportato manualmente nel portale SIAN nazionale durante il rinnovo del tesserino.
Perché costringere il cittadino a fare da “ponte” manuale tra due database (europeo e nazionale) che dovrebbero dialogare tra loro?.
La “Sessione di Pesca”: un obbligo per tutti
L’aspetto più critico riguarda l’operatività quotidiana. Secondo la nota ministeriale, l’apertura della “Sessione di pesca” sull’applicazione deve essere contestuale all’inizio della battuta di pesca.
Questo significa che ogni volta che un pescatore molla gli ormeggi, deve ricordarsi di interagire con lo smartphone, a prescindere da cosa pescherà. Un obbligo che appare vessatorio, specialmente se consideriamo che la rendicontazione effettiva delle catture riguarda solo quattro specie specifiche: Tonno rosso, Pesce spada, Lampuga e Alalunga.
Il paradosso: burocrazia invariata anche per “Catture Zero”
Il punto più critico è proprio questo: perché un pescatore che non ha alcuna intenzione di insidiare i grandi pelagici deve comunque sottostare all’obbligo di registrazione e apertura sessione sull’app RecFishing?
Mentre il decreto specifica che l’obbligo di registrazione delle catture è limitato alle quattro specie citate , l’obbligo di registrazione all’app e l’integrazione del codice nel tesserino SIAN colpiscono chiunque peschi da barca o in apnea. Ci troviamo di fronte a una “schedatura” digitale preventiva che appesantisce l’attività di migliaia di diportisti che magari insidiano specie comuni non soggette a questi piani di gestione.
Sanzioni
A fronte di questa complessità, il Ministero ricorda che le violazioni saranno punite con le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 4/2012.
Il decreto ministeriale è perentorio: chiunque non rispetti gli obblighi di registrazione sull’app RecFishing o di integrazione del codice nel portale SIAN ricade nelle sanzioni previste dall’Art. 11, comma 10, lett. a) del D.Lgs. 4/2012.
- Importo: La sanzione amministrativa pecuniaria va da 1.000 € a 3.000 €.
- Cosa viene punito: In questa casistica rientrano l’esercizio della pesca senza aver effettuato la comunicazione obbligatoria (il tesserino) o senza aver adempiuto ai nuovi obblighi digitali (registrazione app e apertura sessione).
Un pescatore sportivo che si dimentica di aprire la “Sessione di pesca” sull’app prima di calare la lenza rischia una multa minima di 1.000 euro, anche se non cattura nulla o se cattura specie non soggette a piani di gestione. È un importo sproporzionato che equipara una dimenticanza digitale a illeciti di ben altra natura.
Aggravanti per specie sensibili
Se la violazione riguarda la mancata rendicontazione delle quattro specie “attenzionate” (Tonno rosso, Pesce spada, Alalunga e Lampuga), il quadro si complica ulteriormente:
- Aumento della sanzione: Per le specie soggette a piani di ricostituzione (Tonno e Spada), le sanzioni sono spesso aumentate di un terzo o addirittura raddoppiate a seconda della gravità e della quantità del pescato.
- Eccesso di quota: Pescare quantità superiori a quelle autorizzate (es. più di un tonno per imbarcazione al giorno o superamento del limite di 5kg totali) può portare a sanzioni amministrative che scalano rapidamente da 2.000 € fino a 12.000 €.
Sanzioni accessorie: Il sequestro
Oltre alla sanzione pecuniaria, l’Autorità Marittima procede quasi sempre con le sanzioni accessorie previste dall’Art. 12 del D.Lgs. 4/2012:
- Sequestro del pescato: Tutto il prodotto ottenuto illegalmente (o non rendicontato) viene sequestrato a fini di confisca.
- Sequestro dell’attrezzatura: In molti casi, anche le canne da pesca, i mulinelli e gli altri attrezzi utilizzati possono essere posti sotto sequestro.
Revoca delle autorizzazioni
Per chi utilizza il palangaro o possiede il nulla osta per il tonno rosso, la recidiva o l’inosservanza delle norme sulla rendicontazione comporta:
- La revoca immediata o il mancato rinnovo dell’autorizzazione speciale per le stagioni successive.
AB continuerà a monitorare la situazione, chiedendo una semplificazione che distingua realmente chi pratica una pesca specialistica da chi, semplicemente, vuole godersi il mare senza dover diventare un esperto di sistemi informatici europei.