Non stiamo comunque parlando di un pericolo attuale ma occorre tenere alta l’attenzione.

L’approvazione dell’emendamento 17-bis al DDL 1552 trasforma quello che doveva essere uno strumento di chiarezza in un “rebus” interpretativo. Se le mappe ufficiali sono solo “indicative”, quale certezza resta per il cittadino e per chi deve applicare la legge?

Il percorso per l’attuazione degli obblighi derivanti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) in Italia sembra destinato a non trovare pace. Al centro della questione c’è la gestione delle zone umide e il divieto dell’utilizzo di munizioni caricate a piombo. Dopo mesi di attesa per una definizione cartografica certa, l’ultimo passaggio parlamentare al Senato ha introdotto una novità che rischia di far sprofondare il settore nel caos burocratico qualora l’iter parlamentare dovesse concludersi senza ulteriori modifiche.

Il contesto: la ricerca di un perimetro certo

La Legge 14 novembre 2024, n. 166, aveva l’ambizioso obiettivo di chiudere le pendenze con l’Unione Europea, fornendo finalmente criteri chiari per l’identificazione delle zone umide. Il compito era stato affidato ai Ministeri dell’Ambiente e dell’Agricoltura: elaborare entro 180 giorni una cartografia ufficiale e tabelle specifiche per permettere ai cacciatori di sapere esattamente dove fosse proibito l’uso del piombo e, parallelamente, consentire agli organi di vigilanza di operare su basi oggettive.

Tuttavia, l’approvazione dell’emendamento 17-bis (Relatori) ha rimescolato le carte in tavola con una formula che ha del paradossale.

Il “corto circuito”: mappe indicative e non esaustive

Il nuovo comma aggiunto all’articolo 13 recita testualmente:

“La cartografia e le relative tabelle […] hanno valore indicativo e non esaustivo e sono soggette ad aggiornamenti periodici.”

È proprio qui che si consuma quello che molti esperti definiscono un corto circuito normativo. Per definizione, una cartografia ufficiale in ambito sanzionatorio dovrebbe fungere da bussola per la legalità. Affermare che una mappa è “indicativa” significa, di fatto, svuotarla del suo valore di prova legale.

Il rischio per i cacciatori:

Per un cacciatore, la certezza del diritto è fondamentale. Con questa formulazione, trovarsi al di fuori delle aree segnate sulla mappa non garantisce più la conformità alla legge. Se il punto in cui ci si trova non è tabellato, ma l’organo di controllo ritiene — secondo criteri non mappati — che si tratti comunque di una zona umida, il cacciatore rischia denunce e sanzioni pesanti. Si chiede al cittadino di essere più accurato degli organi dello Stato e degli esperti dell’ISPRA nella valutazione ambientale del territorio.

Il dilemma dei controllori: verso la discrezionalità assoluta

Dal lato della vigilanza, la situazione non è migliore. Su quali basi dovrà scattare la sanzione?

  • Se la mappa fa fede, il controllo è oggettivo.
  • Se la mappa è “non esaustiva”, il controllo diventa discrezionale.

Questo scenario apre le porte a interpretazioni soggettive sul campo, alimentando un contenzioso legale potenzialmente infinito e appesantendo il lavoro della magistratura.

SORPRESA SUL PIOMBO NELLE ZONE UMIDE un emendamento complica nuovamente tutto
SORPRESA SUL PIOMBO NELLE ZONE UMIDE un emendamento complica nuovamente tutto

La prospettiva del Governo: Un compromesso necessario

Nonostante le criticità interpretative, l’introduzione di questa formula nasce da un serrato confronto con la Commissione Europea per chiudere la procedura di infrazione contro l’Italia. In quest’ottica, l’emendamento rappresenta una compromesso interlocutorio:

  1. Sanzione Amministrativa: La Commissione chiedeva inizialmente l’abrogazione delle sanzioni amministrative a favore di quelle penali. Il testo attuale riesce a mantenere il profilo sanzionatorio nell’alveo amministrativo, evitando conseguenze ben più gravi per i cacciatori.
  2. Mantenimento della mappatura: Sebbene definita “indicativa”, la cartografia resta un presidio informativo. La richiesta iniziale di Bruxelles era la sua totale eliminazione, lasciando al cacciatore l’onere assoluto di interpretare la definizione complessa di “zona umida” fornita dal REACH.
  3. Quadro di legalità: L’obiettivo del Governo è fornire un elenco che possa “orientare” l’attività venatoria in sicurezza, chiudendo pendenze con l’UE che avrebbero portato a un’incertezza normativa ancora più profonda e a possibili pesanti multe pecuniarie per lo Stato.

Un’occasione mancata per la semplificazione

La creazione di una cartografia era stata salutata come un passo avanti verso la trasparenza. Tuttavia, inserire la clausola della “non esaustività” trasforma un documento tecnico in un semplice “suggerimento”.

Se e ripetiamo se, la norma dovesse completare l’iter senza ulteriori correttivi alla Camera, il mondo venatorio e le autorità di controllo si troveranno a gestire una “terra di nessuno” normativa. In un sistema giuridico moderno, la legge dovrebbe essere una linea chiara; oggi, per le zone umide italiane, quella linea appare sempre più sfocata e “indicativa”.