Il Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale (CTFVN) rappresenta l’organo consultivo di riferimento per la pianificazione faunistica, la tutela della biodiversità e la gestione dell’attività venatoria in Italia. Negli ultimi tempi, tuttavia, è stato al centro di un acceso dibattito istituzionale e giudiziario, oltre che di una complessa transizione normativa.
L’evoluzione della vicenda segna oggi una svolta decisiva: la sentenza n. 155/2026 della Corte Costituzionale.
La decisione della Corte Costituzionale: via libera alla legittimità (Sentenza n. 155/2026)
Con la sentenza n. 155 depositata ieri, 29 settembre 2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato in merito all’articolo 1, comma 453, della legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023).
Le origini del contenzioso e l’impatto sul settore
Il giudizio innanzi al Consiglio di Stato vedeva contrapposti l’associazione ARCI Caccia e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF). Il giudice rimettente dubitava della legittimità della norma che consentiva al Ministro di rideterminare con proprio decreto la composizione del CTFVN, ritenendola una deroga non consentita rispetto all’originario articolo 8 della Legge n. 157 del 1992.
Come avevamo avuto già modo di dire, l’azione giudiziaria promossa da un’associazione venatoria, rimasta esclusa dalla nuova composizione dell’organo per via dei nuovi criteri numerici, ha rischiato di mettere in discussione il funzionamento del Comitato.
Le motivazioni della Consulta
La Corte Costituzionale ha infatti smontato i dubbi del Consiglio di Stato, evidenziando che il presupposto da cui muoveva il ricorso era erroneo:
- Abrogazione implicita antecedente: L’articolo 8 della Legge 157/1992 era già stato implicitamente abrogato dall’articolo 12, comma 20, del Decreto-Legge n. 95 del 2012, ben prima dell’approvazione della Legge di Bilancio 2023.
- Assenza di delegificazione illegittima: All’entrata in vigore della disposizione censurata, nessuna norma di legge primaria regolava più l’esistenza, la composizione e le funzioni del Comitato; pertanto, la norma di bilancio non ha autorizzato alcuna delegificazione illegittima.
- Censure di sproporzione inammissibili: Le ulteriori questioni relative a un presunto sacrificio dei principi di rappresentatività, proporzionalità e parità sono state dichiarate inammissibili per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza.
La riorganizzazione legislativa: il ritorno alla legge primaria
Mentre la Consulta ha confermato la legittimità del quadro previgente, il legislatore ha intrapreso un percorso di riforma strutturale per restituire certezza e stabilità all’organo consultivo attraverso la riscrittura diretta dell’articolo 8 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 all’interno del Decreto Legge sulla Pubblica Amministrazione.
Da 41 a 18 membri: uno snellimento radicale
La novità principale consiste nel drastico ridimensionamento della compagine del Comitato, il cui organico si riduce di oltre il 55% per favorire snellezza ed efficacia decisionale:
- Rappresentanza istituzionale e scientifica: 1 rappresentante per il MASAF, 1 per il Ministero dell’Ambiente (MASE) e 1 per l’ISPRA.
- Autonomie locali: 3 componenti per la Conferenza Stato-Regioni e 1 per l’Unione delle Province d’Italia (UPI).
- Associazioni Venatorie (3 seggi): Vengono stabiliti criteri meritocratici e quantitativi legati alla maggiore rappresentatività in termini di numero di associati a livello nazionale.
- Mondo agricolo, ambientale e scientifico: 2 membri per le organizzazioni agricole, 1 per le associazioni ambientaliste (designato dal Consiglio Nazionale dell’Ambiente), 1 per l’ENPA, 1 per l’Unione Zoologica Italiana (UZI), 1 per l’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) e 1 per il Consiglio Internazionale della Caccia (CIC).
Prospettive e impatto sulla gestione faunistico-venatoria
Il superamento del contenzioso dinanzi alla Corte Costituzionale, unito alla riforma contenuta nel Decreto Legge sulla Pubblica Amministrazione, chiude una stagione di incertezze amministrative e ostacoli strumentali.
Il passaggio da un’assemblea di 41 membri a un tavolo tecnico di 18 esperti e rappresentanti qualificati permetterà al CTFVN di tornare a essere operativo in tempi brevi, garantendo:
- Maggiore tempestività ed efficienza nell’emissione dei pareri tecnici su calendari venatori, piani di gestione e contenimento delle specie problematiche.
- Certezza del diritto, grazie al radicamento diretto della struttura nella fonte primaria di legge.
- Superamento dei personalismi, privilegiando il criterio di rappresentatività reale a tutela dell’interesse generale della gestione faunistica e del mondo agricolo-venatorio.
Conclusione
La pronuncia della Corte Costituzionale e la contestuale riorganizzazione legislativa tracciano una strada chiara per il rilancio del Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale. Superati i rilievi di illegittimità e le ostruzioni interne, il CTFVN rinnovato si appresta a riprendere le proprie funzioni consultative con una struttura più agile, solida e rappresentativa.