L’estrema gravità del fatto accaduto, ossia “che in data 5 aprile 2023, in località Strada forestale Crocefisso Prà Conz, comune di Caldes, un giovane di 26 anni, che era uscito a correre, veniva trovato morto nel bosco e che, come confermato dalle operazioni peritali svolte la mattina del 7 aprile 2023, le ferite da questi riportate sono da attribuire ad un orso bruno”, in termini di serio pericolo per la sicurezza e l’incolumità degli abitanti e dei frequentatori in genere delle aree prossime al Monte Peller, ubicato tra i territori comunali della Val di Sole e della Val di Non, ha determinato l’emanazione di un’ordinanza contingibile ed urgente avente ad oggetto la rimozione dell’orso.
L’estrema gravità del fatto di cronaca accaduto astrattamente giustifica, nella specie, l’adozione della misura dell’abbattimento dell’animale disposta dall’ordinanza, e ciò in quanto l’episodio è sussumibile, per la sua intrinseca gravità, alla conseguenza espressamente prevista dalla lett. k) della tabella 3.2. inclusa nel paragrafo 3.4.1. “Definizione ambiti di intervento per azioni di controllo” del Piano d’Azione interregionale per la Conservazione dell’Orso Bruno sulle Alpi Centro-Orientali (PACOBACE), recepito dalla Giunta della Provincia Autonoma di Trento con deliberazione n. 1476 del 13 luglio 2007 e approvato con decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente n. 1810 del 5 novembre 2008 anche ai sensi della disciplina contenuta nel d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Nel caso di specie, occorre considerare anche la nota circostanza in base alla quale, nell’ipotesi di legittima adozione di un’ordinanza contingibile e urgente di captivazione e/o abbattimento di un orso probatamente riconosciuto come “pericoloso”, non è necessaria la previa acquisizione di un parere al riguardo da parte dell’Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), e ciò in quanto adempimento assolutamente incompatibile per i suoi tempi con l’evidente urgenza di provvedere alla tutela della sicurezza e della incolumità pubblica.
Ciò detto, il TGRA di Trento ha stabilito che le primarie necessità di sicurezza e di tutela dell’incolumità pubblica perseguite con l’ordinanza impugnata possono essere opportunamente e contingentemente contemperate con la necessità che il Collegio statuisca ai sensi dell’art. 55 c.p.a. sul proposto incidente cautelare senza che medio tempore sopravvengano conseguenze irreparabili. Per tale ragione l’efficacia dell’ordinanza è stata sospesa in sede cautelare in attesa dell’esito della relativa udienza camerale fissata per l’11 maggio 2023. Sino all’esito di tale udienza, non potrà dunque essere consentire l’immediata soppressione dell’orsa JJ4, la quale pertanto, nell’evenienza della sua cattura, dovrà essere reclusa in attesa dell’acquisizione di un formale parere reso dall’ISPRA circa la necessità della sua soppressione ovvero circa la possibilità di un suo eventuale trasferimento in altro sito esterno alla Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/ Südtirol, anche estero, che inderogabilmente offra elevati standard per le esigenze di sicurezza e di incolumità per i suoi frequentatori e senza che ciò comporti qualsivoglia spesa a carico della Provincia Autonoma di Trento o dello Stato.
Il Tribunale conclude precisando che la soppressione dell’animale potrà nelle more avvenire con immediatezza unicamente nel caso di comprovato pericolo per il personale impiegato nelle operazioni per la sua cattura, oppure per altre persone estranee anche occasionalmente presenti.