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AB interviene presso l’Agenzia delle Entrate in merito all’applicazione dell’aliquota IVA agevolata (10%) alle cessioni di fauna selvatica effettuate in favore delle imprese agricole e destinate all’alimentazione umana.

Giovedì 16 maggio il presidente di AB, Niccolò Sacchetti, ha firmato una richiesta all’Agenzia delle Entrate in merito all’applicazione dell’aliquota IVA in merito alle cessioni di fauna selvatica effettuate in favore delle AFV ed AAV e destinate al prelievo venatorio.

L’associazione AB – Agrivenatoria Biodiversitalia ritiene infatti che la fauna immessa e poi cacciata abbia come unica possibile destinazione il consumo alimentare umano, trattandosi di carni di pregio, e che pertanto possa rientrare a pieno titolo nel regime IVA agevolato del 10% invece dell’attuale 22%.

A tale riguardo la Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% alle cessioni di conigli, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all’alimentazione umana.

La richiesta di AB all’Agenzia delle Entrate è di considerare che la fauna acquistata dalle AFV ed AAV viene di fatto messa a disposizione del cacciatore per lo svolgimento dell’attività venatoria e che successivamente al prelievo la stessa verrà destinata all’alimentazione umana, non essendo ravvisabile altra destinazione e potendo quindi beneficiare dell’aliquota IVA agevolata.

Al riguardo è opportuno rilevare che l’Agenzia delle Entrate nel 2010 si è già espressa su un caso simile, ossia la cessione di pesci destinati alla pesca sportiva ed alla conseguente alimentazione del pescatore. L’Agenzia ha chiarito che risulta corretto applicare l’aliquota IVA del 10% alle cessioni di pesci, quando questi siano destinati prima alla pesca sportiva e successivamente all’alimentazione del “cliente/pescatore”.

Nella realtà dei fatti, non si ravvisano differenze tra l’attività di pesca e l’attività di caccia, e per gli animali (pesci e fauna selvatica) è indiscutibile la destinazione all’alimentazione umana, che inevitabilmente sussiste, anche se non in modo immediato.

Per completezza di informazione si rileva che, come già chiarito dalla stessa Agenzia con risposta ad interpello del 2020, alle predette cessioni se destinate ai soli fini del ripopolamento ambientale si applica l’aliquota Iva in misura ordinaria del 22%.

Niccolò Sacchetti, Presidente di AB ha affermato: “La richiesta inoltrata all’Agenzia delle Entrate rappresenta un importante presupposto per il riconoscimento dell’attività venatoria come strettamente connessa a quella agricola ed un nuovo passo di AB nella tutela degli Istituti faunistici privati”