Con il ricorso introduttivo del giudizio due aziende faunistico-venatorie e l’Unione provinciale agricoltori di Firenze impugnano la decisione n. 64/2018 del 9 agosto 2018, con la quale l’Ambito Territoriale di Caccia n. 5 Firenze Sud ha approvato un “contributo applicato alle Aziende Agrituristiche e Faunistiche Venatorie per la stagione venatoria 2018/2019 fissato in € 35,00, per ciascuna specie, quale partecipazione alle spese di gestione ed organizzazione del prelievo per cinghiale daino e cervo”.
Il ricorso è affidato a due motivi nei quali si lamenta: in primo luogo la violazione dell’art. 23 Cost. perché la decisione impugnata imporrebbe una prestazione patrimoniale obbligatoria priva di una specifica fonte normativa legittimante; in secondo luogo, la carenza assoluta di motivazione in quanto il Commissario dell’ATC avrebbe omesso di indicare il percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione impugnata.
I ricorrenti ATC hanno replicato alle eccezioni, evidenziando che i provvedimenti impugnati non hanno attinenza alcuna rispetto al contributo del quale si discute, facendo essi riferimento al contributo “per la gestione ed organizzazione della partecipazione alla caccia il cui versamento è espressamente richiesto ai cacciatori iscritti all’ATC” e non al diverso contributo applicato alle Aziende Agrituristiche e Faunistiche Venatorie quale “partecipazione alle spese di gestione ed organizzazione del prelievo per cinghiale, daino e cervo”.
Tuttavia, secondo il TAR adito, il ricorso è fondato in quanto il provvedimento impugnato ha un contenuto estremamente stringato, limitandosi ad asserire che è approvato un “contributo applicato alle Aziende Agrituristiche e Faunistiche Venatorie per la stagione venatoria 2018/2019 fissato in € 35,00, per ciascuna specie, quale partecipazione alle spese di gestione ed organizzazione del prelievo per cinghiale daino e cervo”. Manca nell’atto stesso ogni riferimento motivazionale alla fonte che legittima l’ATC a imporre tale contributo, alla ragione giustificativa dello stesso, alla finalizzazione delle risorse. Parte resistente ha cercato di supplire alla carenza, indicando in corso di causa quali sarebbero lo scopo e la funzione del contributo, ma resta il fatto che non è consentita la integrazione della motivazione degli atti impugnati in corso di giudizio, così che il motivo risulta meritevole di accoglimento.