Si segnala la pronuncia che conferma l’archiviazione di una richiesta di indennizzo presentata da una società vitivinicola alla Regione Sardegna per danni da fauna selvatica a seguito dell’accertamento del fondo interessato come “fondo chiuso”, circostanza di fatto ostativa all’esercizio dell’attività venatoria.
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La questione pervenuta all’attenzione del Tribunale amministrativo sardo origina da una richiesta di indennizzo presentata alla Provincia di Cagliari da parte di una società vitivinicola per danni da fauna selvatica ai vigneti.
La ricorrente ha presentato ricorso contro il provvedimento di archiviazione emanato dalla Provincia sulla richiesta di indennizzo ricevuta, ritenendo che la recinzione posta dalla società vitivinicola lungo il perimetro fosse alta più di 1,80 metri, altezza che di fatto impedisce l’esercizio dell’attività venatoria, in contrasto, perciò con i provvedimenti adottati per arginare il fenomeno dei danni da fauna selvatica.
In merito alla presenza della recinzione, essa risulta provata sulla base del verbale di accertamento dello stato dei luoghi svolto dalla Provincia di Cagliari e dalla Stazione Forestale di Muravera, con allegata documentazione fotografica, da cui risulta la presenza della recinzione metallica e l’assenza di scalandrini e varchi che impedisce l’accesso dei cacciatori.
Sulla base di tale circostanza, il TAR qualifica il fondo della ricorrente come fondo chiuso ai sensi degli articoli 58 e 61 lett. s della legge regionale n. 23/1998, con la conseguente inammissibilità dell’istanza di indennizzo.
Il Tribunale ha dunque rigettato il ricorso avendo rilevato la sussistenza di un fondo chiuso in quanto «i cacciatori, per tale situazione, non potevano aver avuto ingresso nel terreno e, perciò, la ricorrente avrebbe tenuto un comportamento in contrasto con i provvedimenti adottati per arginare il fenomeno dei danni da fauna selvatica e tale da cagionare il danno lamentato».