Il TAR Molise qualifica come ragionevole la decisione della Regione Basilicata di affidare agli Ambiti territoriali di caccia il ristoro dei danni da fauna selvatica, essendo tali enti muniti di poteri di gestione e controllo della fauna, sì da adeguatamente prevedere, prevenire ed evitare eventi dannosi del genere, nonché la gestione dei sinistri già verificati. In tale prospettiva, e avuto riguardo alle competenze già esercitate istituzionalmente da tali enti, appare generica la tesi secondo cui gli AATTCC non disporrebbero di adeguate risorse tecniche, umane e strumentali.
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La questione da cui origina la controversia si incentra sulla decisione della Regione Basilicata di addossare agli Ambiti territoriali di caccia lo stanziamento nel proprio bilancio di risorse per la corresponsione “dell’indennizzo da fauna selvatica alle colture agricole”, nonché compiti istruttori per la “stima del danno”. Tali innovazioni sono state apportate alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2, intitolata “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, dalla legge regionale 20 marzo 2020, n. 12.
Per quanto qui interessa, l’art. 26, comma 4, di tale legge affida ora ai comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia la determinazione e la liquidazione del risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, in base alle modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 dell’articolo 34, nonché l’effettuazione di interventi, previamente concordati con la Regione, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.
Il richiamato articolo 34, a sua volta, al comma 2, affida alla Giunta regionale il compito di provvedere, con cadenza annuale, alla ripartizione del fondo tra i comitati direttivi nei limiti della disponibilità delle risorse, in luogo delle Province. Il successivo comma 4 fissa in capo alla Regione (sempre in luogo delle Province) la competenza al risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di produzione di selvaggina, e affida agli Ambiti territoriali di caccia il risarcimento dei danni nel territorio a caccia programmata. Il comma 7, infine, nella nuova formulazione disciplina le modalità con cui il proprietario danneggiato dovrà effettuare la denuncia in ragione della diversa competenza della Regione o degli Ambiti ad attribuire il ristoro risarcitorio, stabilendo il termine di trenta giorni per lo svolgimento di verifiche mediante sopralluoghi e ispezioni con propri tecnici, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, e provvedendo alla liquidazione nei successivi centottanta giorni.
Il TAR Molise, nel rigettare il ricorso contro le modifiche alla normativa regionale in materia di competenze degli AATTCC, in primo luogo ricorda che «la Regione Basilicata è l’Ente di centralità nell’indennizzo da fauna selvatica alle colture agricole, sia quanto al carico esclusivo finanziario sia quanto alle competenze assolte nella stima del danno, con proprio personale e strutture».
I giudici amministrativi proseguono qualificando come ragionevole «la decisione di affidare agli Ambiti territoriali di caccia il ristoro dei danni da fauna, essendo tali enti muniti di poteri di gestione e controllo della fauna, sì da adeguatamente prevedere, prevenire ed evitare eventi dannosi del genere, nonché la gestione dei sinistri già verificati. In tale prospettiva, e avuto riguardo alle competenze già esercitate istituzionalmente da tali enti, appare generica la tesi [dell’ATC ricorrente] secondo cui questi non disporrebbero di adeguate risorse tecniche, umane e strumentali».
Anche l’argomento del ricorrente che fa leva sulla provenienza degli ungulati – in base al quale sovente questi ultimi provengono da aree naturalistiche istituite con leggi statali o regionali, dove proliferano incontrollati per poi spostarsi percorrendo molti chilometri per cercare cibo e acqua – non è condiviso dal TAR Molise. Il Tribunale, infatti, afferma che l’esigenza di tener conto della provenienza della fauna selvatica (da luoghi di competenza regionale) «collide con la giurisprudenza secondo cui, a prescindere dalla natura giuridica del ristoro, l’azione per i danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati deve essere proposta nei confronti delle province, degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini in ragione del luogo nel quale si è verificato il danno. Del resto, e simmetricamente, è il luogo in cui si è verificato il sinistro (e non il luogo di provenienza della fauna selvatica) il parametro in base al quale si determina lo stanziamento delle relative risorse per gli Ambiti territoriali di caccia, il quale è appunto rapportato all’entità dei ristori liquidati».
Inoltre, secondo i Giudici amministrativi, tale ulteriore competenza di carattere pubblicistico non lede né costituisce un affronto all’autonomia degli AATTCC. Il TAR Molise ricorda che l’istituzione degli Ambiti Territoriali di Caccia è prevista in funzione del contemperamento tra esigenze dei cacciatori da un lato e le esigenze di protezione della fauna selvatica e delle produzioni agricole dall’altro, richiamando una sentenza della stessa Corte Costituzionale (Corte cost., 25 luglio 2001, n. 299). Aggiunge, inoltre, che «la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di porre in rilievo gli Ambiti territoriali caccia provinciali costituiscano una struttura associativa senza scopo di lucro che svolge compiti di natura pubblicistica trascendenti la dimensione puramente privata, in quanto attuativi della normativa comunitaria in materia di caccia e protezione della fauna selvatica, disciplinati direttamente dalle leggi regionali e connessi in particolare all’organizzazione del prelievo venatorio e alla gestione faunistica nel territorio di competenza, finalizzati al perseguimento degli obiettivi stabiliti nel piano faunistico venatorio (Cass., sez. un., 28 dicembre 2017, n. 31114)».
Sulla base di tali considerazioni, il TAR Molise ha dunque concluso per il rigetto del ricorso contro le modifiche della legge regionale con cui la Regione ha attribuito agli AATTCC la competenza in materia di indennizzo dei danni da fauna selvatica, compresa la fase istruttoria di determinazione degli importi.