Con l’inizio della migrazione tornano le polemiche sui richiami vivi. Dal mondo venatorio arrivano segnalazioni di cacciatori avvicinati e intimiditi. La struttura tecnica dell’associazione ha ricostruito il quadro normativo.
Migrazione al via, ma cresce la preoccupazione
I primi contingenti di colombacci sono già stati avvistati e gli appassionati hanno riattivato gli appostamenti. Proprio in queste ore, però, da più parti arrivano segnalazioni allarmate: alcuni cacciatori sarebbero stati intimiditi da persone che si definiscono ambientaliste, che contestano l’uso dei piccioni da richiamo vivi, in particolare di quelli tenuti “a racchetta” sulle aste.
Le minacce di conseguenze anche penali stanno generando comprensibile inquietudine tra chi pratica la caccia al colombaccio nel rispetto delle regole. Per fare chiarezza, la struttura tecnica dell’associazione ha analizzato le norme di riferimento: gli articoli 727 e 544-ter del Codice Penale, la Legge 189/2004 e la Legge 157/1992.
Il primo punto riguarda i reati contro gli animali del titolo IX-bis del Codice Penale, tra cui l’uccisione e il maltrattamento (art. 544-bis e seguenti). La L. 189/2004, all’art. 19-ter, stabilisce che tali disposizioni non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, attività circense e giardini zoologici, né alle altre leggi speciali in materia di animali. Sono escluse anche le manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Il principio riconosce attività che il legislatore non considera maltrattamento, dal Palio di Siena a determinate tecniche di esbosco, fino all’allevamento e alla macellazione. In questo perimetro rientra, secondo l’interpretazione della struttura tecnica, la caccia disciplinata dalla L. 157/1992.
La Legge 157/1992 e il divieto dell’art. 21
La disciplina specifica sull’uso dei richiami si trova nella L. 157/1992 sulla protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio. L’art. 21, comma 1, lettera r), vieta a chiunque di usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali.
Il divieto riguarda quindi precise condizioni: uccelli accecati, mutilati o legati per le ali. Nel caso del piccione a racchetta, il vincolo è alla zampa, con una fascetta protettiva.
Da questo quadro si deduce che l’utilizzo a scopo di richiamo di piccioni a racchetta sia legittimo, in quanto non rientra nelle ipotesi vietate dalla legge speciale sulla caccia e, per effetto dell’art. 19-ter, non è riconducibile alle fattispecie penali di maltrattamento.
Cosa fare: le raccomandazioni pratiche
Indipendentemente dalla legittimità della pratica, restano valide alcune regole di buon senso e di corretto accudimento animale:
- Rispettare scrupolosamente il calendario venatorio regionale, le norme locali e le prescrizioni dell’ATC o dell’ambito di caccia.
- Verificare la provenienza e la regolarità dei richiami: l’uso è consentito solo se rispettano i requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale.
- Garantire il benessere degli esemplari: predisporre, pur non essendo obbligatorio, un abbeveratoio sotto ogni racchetta, fornendo sempre acqua fresca, cibo, ricovero adeguato e mantenendo le attrezzature in perfetto stato.
- Gestire correttamente la custodia dei cani: non legare mai il cane alla struttura del capanno o nelle sue adiacenze, ma mettergli a disposizione un adeguato box di stabulazione temporanea oppure lasciarlo libero.
- Non reagire a provocazioni: in caso di intimidazioni, evitare discussioni e contatti diretti.
- Documentare l’accaduto (foto, video, orari, testimoni) e chiamare le forze dell’ordine se si ravvisano minacce o molestie.
- Segnalare l’episodio alla propria associazione venatoria, che può offrire assistenza legale e tecnica.
- In caso di controllo, collaborare con gli agenti e tenere a portata di mano documenti e autorizzazioni.
Domande frequenti
L’uso dei piccioni da richiamo vivi è reato?
Secondo la ricostruzione della struttura tecnica, no, se rispetta la L. 157/1992. Il divieto riguarda gli uccelli accecati, mutilati o legati per le ali.
Perché non si applicano gli articoli 544-ter e 727 del Codice Penale?
Perché l’art. 19-ter della L. 189/2004 esclude dal titolo IX-bis le attività previste dalle leggi speciali in materia di caccia.
Come va gestita l’acqua per i piccioni sulle racchette?
È necessario posizionare un abbeveratoio dedicato sotto ogni racchetta, consentendo al volatile di dissetarsi agevolmente.
Si può legare il cane al capanno durante la caccia?
No, è opportuno evitare la legatura al capanno e dotarsi di un box adeguato per la sistemazione sicura e confortevole dell’animale.
Chi può impedire a un cacciatore di praticare la caccia?
Solo gli organi di vigilanza competenti. Privati cittadini o associazioni non hanno alcun potere di interdizione o sanzione.