È possibile vietare la caccia sui propri terreni per motivi etici? La Sentenza del TAR Pescara che scuote la 157/1992

Mentre il Parlamento è impegnato nell’esame del DDL 1552 per aggiornare la gestione della fauna selvatica alle sfide contemporanee, dalle aule di giustizia arriva una decisione destinata a creare un precedente. La sentenza n. 254/2026 È possibile vietare la caccia sui propri terreni per motivi etici? La Sentenza del TAR Pescara che scuote la 157/1992È possibile vietare la caccia sui propri terreni per motivi etici? La Sentenza del TAR Pescara che scuote la 157/1992del TAR Pescara non si limita a risolvere una controversia locale, ma potrebb, se non opportunamente contrastata, ridefinire il rapporto tra proprietà privata, pianificazione venatoria e libertà di coscienza.

Il Caso: Quando il “No” alla caccia è una scelta morale

La vicenda nasce dal ricorso di una proprietaria terriera abruzzese che chiedeva l’interdizione dell’attività venatoria sui propri fondi per motivi etici e scientifici. La Regione Abruzzo aveva respinto l’istanza, ritenendo che tali motivazioni non fossero aderenti alla legge e che il territorio avesse già raggiunto il limite massimo del 30% destinato a protezione della fauna.

Il Tribunale Amministrativo ha ribaltato questa visione, annullando il diniego regionale e sancendo principi che minano le fondamenta della prassi amministrativa degli ultimi trent’anni.

Il limite del 30%: Tetto massimo o soglia minima?

Uno dei punti più controversi riguarda l’interpretazione dell’Art. 10, comma 3, della Legge 157/1992.

  • La tesi della Regione: Il 30% del territorio agro-silvo-pastorale rappresenta la “quota massima” di protezione. Oltre tale soglia, l’attività venatoria deve essere garantita per legge.
  • La visione del TAR: Il tribunale ha stabilito che tale percentuale indica una “soglia minima” di protezione.

Secondo i giudici, nulla vieta allo Stato o alla Regione di estendere la protezione della fauna oltre il 30%. Questo significa che la pianificazione venatoria non può essere usata come “scudo” per negare a un proprietario il diritto di chiudere i propri cancelli, se la sottrazione del fondo non ostacola concretamente gli obiettivi faunistici generali.

La prevalenza del motivo etico: L’influenza della CEDU

Il vero punto di rottura rispetto al passato è il riconoscimento della obiezione di coscienza del proprietario. Il TAR Pescara richiama esplicitamente la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (sentenza Herrmann vs. Germania):

Il proprietario di un fondo non è tenuto a tollerare che altri vi pratichino la caccia se tale attività contrasta con le proprie convinzioni personali e morali.

In quest’ottica, la caccia viene definita come attività prevalentemente ricreativa.

Diritto soggettivo contro divieto generale

La sentenza sottolinea in un passaggio molto discutibile che si è passati dal “diritto soggettivo assoluto di cacciare” (previsto dal Regio Decreto del 1939) a un “divieto generale di caccia” mitigato da deroghe specifiche.

Se ogni proprietario può sottrarre i propri terreni alla pianificazione semplicemente invocando un “motivo etico”, la gestione scientifica e programmata della fauna — pilastro della Legge 157/1992 — rischierebbe di collassare in un mosaico di divieti frammentati.

I punti di riflessione per il futuro:

  • Erosione della pianificazione: Come possono le Regioni gestire popolazioni di cinghiali o altre specie se il territorio diventa un “colabrodo” di aree private interdette?
  • Parità di trattamento: La sentenza sembra superare l’obbligo di recinzione (il fondo chiuso) come unico mezzo per vietare la caccia, aprendo la strada a divieti su fondi aperti basati solo sulla dichiarazione del proprietario.
  • Il secondo grado: Sarà fondamentale capire se il Consiglio di Stato confermerà questo orientamento o se ripristinerà il primato della programmazione pubblica sulla volontà individuale.