La sentenza del TAR Abruzzo sul Parco della Costa dei Trabocchi svela le falle di una legge che ignora la volontà di chi vive il territorio.
Con la sentenza n. 335 del 22 giugno 2026, il TAR Abruzzo (Sezione di Pescara) ha accolto il ricorso presentato da una associazione ambientalista, ordinando al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) di concludere entro 90 giorni la prima fase di perimetrazione provvisoria e l’adozione delle misure di salvaguardia per il Parco Nazionale della Costa dei Trabocchi e Teatina, sotto minaccia di commissariamento ad acta.
La pronuncia sancisce un principio giuridico grave: nella fase di salvaguardia provvisoria, le valutazioni “tecnico-scientifiche” dell’ISPRA azzerano la volontà dei Comuni e della Regione Abruzzo, alla quale viene negato persino il diritto di proporre perimetrazioni ridotte o modificate a tutela dell’agricoltura, del turismo e dell’economia reale. È l’ennesima riprova di come la legge quadro sulle aree protette (L. 394/1991) debba essere urgentemente riformata dal Parlamento per impedire che la tutela ambientale si trasformi in un vincolo burocratico coattivo per i territori e le aree interne.
La Sentenza n. 335/2026 del TAR Abruzzo
L’ennesimo capitolo della complessa vicenda del Parco della Costa Teatina (originariamente istituito dall’art. 8, comma 3 della Legge n. 93/2001 e di recente ridefinito dalla Legge di Bilancio 2026 n. 199/2025 in Parco della Costa dei Trabocchi e Teatina) si è consumato nelle aule della magistratura amministrativa abruzzese. Con un verdetto perentorio, il TAR Pescara ha accolto l’azione contro il MASE, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Abruzzo.
Il TAR ha assegnato al Ministero 90 giorni per:
- Notificare a tutti i 19 Comuni individuati dalla proposta dell’ISPRA del 23 dicembre 2022 la perimetrazione provvisoria e le norme di salvaguardia;
- Raccogliere ed esaminare le mere “osservazioni” degli enti locali;
- Istituire il Comitato di gestione provvisoria;
- In caso di ulteriore ritardo, cedere il passo a un Commissario ad acta nominato dal giudice.
Ciò che preoccupa è la totale espropriazione del potere politico e rappresentativo delle comunità locali. Nel corso del giudizio, la Regione Abruzzo ha cercato di far valere il buon senso: su impulso degli amministratori regionali e comunali, era stata avanzata una proposta alternativa volta a perimetrare il Parco su 8 Comuni costieri (Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto, San Salvo), circoscrivendo la tutela alle sole Riserve Naturali Regionali già esistenti su circa 7.445 ettari.
Il motivo? Salvaguardare la vocazione agricola, gli assetti urbanistici, l’imprenditoria turistica e il tessuto manifatturiero dell’entroterra teatino.
La risposta del TAR è stata un muro di gomma: la Regione e i Comuni non hanno alcun titolo per opporre valutazioni socio-economiche o proposte alternative alla perizia tecnico-scientifica dell’ISPRA.
Il Cortocircuito dell’Articolo 34 della Legge n. 394/1991
Per comprendere l’origine di questo paradosso, occorre mettere a nudo il meccanismo della Legge Quadro sulle Aree Protette (L. 6 dicembre 1991, n. 394), e in particolare l’articolo 34, comma 3.
La legge organizza la nascita di un parco nazionale in due fasi distinte:
- Fase provvisoria (Cautelare): Il Ministero dell’Ambiente recepisce la proposta dell’ISPRA, definisce i confini ed emana le misure di salvaguardia provvisorie. In questa fase, la legge stabilisce che le Regioni e i Comuni debbano essere unicamente “sentiti”.
- Fase definitiva: Il Parco viene istituito formalmente con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, d’intesa con la Regione e sentiti i Comuni.
Nella fase provvisoria, il parere degli enti territoriali ha natura meramente consultiva. La magistratura ritiene che l’ISPRA abbia un potere superiore in grado di rendere irrilevanti le deliberazioni dei Consigli Comunali o le mediazioni della Giunta Regionale.
In altre parole: mentre l’intesa definitiva richiede un accordo politico tra Stato e Regione, i vincoli cautelari di salvaguardia vengono calati dall’alto. E siccome in Italia le “misure provvisorie” finiscono per durare venti o trent’anni, i territori si ritrovano bloccati senza aver mai potuto esprimere un consenso democratico.
Proposta ISPRA vs economia del territorio
I numeri del contenzioso fotografano perfettamente lo strappo tra la visione burocratica di Roma e la realtà sul campo:
| Parametro di valutazione | Proposta ISPRA / Sentenza TAR | Proposta Regione / Enti Locali |
| Comuni coinvolti | 19 Comuni (con pesanti sconfinamenti agricoli e collinari) | 8 Comuni (ristretta alla sola striscia costiera) |
| Superficie Sottoposta a Vincolo | 11.591 Ettari +35.8% | 7.445 Ettari |
La Regione Abruzzo ha giustamente evidenziato come l’inclusione di 19 Comuni rischi di travolgere interi comparti vitivinicoli, agricoli e industriali della provincia di Chieti, imponendo autorizzazioni doppie e pareri vincolanti per qualsiasi intervento infrastrutturale. Ma per il TAR Pescara tutto questo “non ha base legale”, poiché la prima fase deve fondarsi esclusivamente sul dato botanico e faunistico stilato dall’ISPRA.
L’utilizzo dei tribunali amministrativi come strumento di governance del territorio
Un altro elemento critico emerso dalla sentenza n. 335/2026 è il consolidamento di un vero e proprio “Governo per Sentenza”.
Associazioni ambientaliste utilizzano in maniera sistematica lo strumento del ricorso contro il silenzio-inadempimento (art. 31 c.p.a.) per costringere i Ministeri ad applicare norme approvate decenni fa, ignorando i mutamenti socio-economici intervenuti nel frattempo.
In questo modo:
- Si scavalcano i rappresentanti eletti: I sindaci dei Comuni coinvolti scoprono dai giornali o dalle notifiche di giudizio che il proprio territorio sta per essere inserito in un parco nazionale.
- Si annulla il principio di sussidiarietà: L’articolo 118 della Costituzione impone di favorire l’autonomia locale e l’esercizio delle funzioni al livello più vicino ai cittadini. Imporre un Ente Parco Nazionale dove esistono già Riserve Naturali Regionali.
- Si crea la trappola del vincolo permanente: Una volta introdotte le “misure di salvaguardia provvisorie”, ogni piano di sviluppo turistico, ogni ammodernamento agricolo o intervento di riqualificazione lungo la Costa dei Trabocchi rischia l’intoppo burocratico per anni.
Perché la legge n. 394/1991 va modificata subito
La vicenda della Costa Teatina dimostra che la Legge Quadro n. 394/1991 è una legge superata, il Parlamento deve intervenire con urgenza per modificare l’articolo 34 e restituire la sovranità ai territori.
La conservazione della natura non può essere trasformata in una contesa ideologica alimentata da carte bollate e verdetti amministrativi. Un Parco Nazionale calato dall’alto per via giudiziaria è un parco fallito in partenza: verrà percepito dai cittadini, dagli agricoltori e dagli operatori economici non come un’opportunità, ma come una sciagura burocratica e un nemico da combattere.
La Costa dei Trabocchi è un gioiello paesaggistico ed economico straordinario. Ma la sua bellezza si conserva custodendo il lavoro dell’uomo, promuovendo l’agricoltura sostenibile e il turismo esperienziale, non certo blindando 11.591 ettari con un tratto di penna o con un’ordinanza del TAR.