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Peste suina africana: in vigore l’ordinanza 7/2025 con nuove misure per l’eradicazione e la sorveglianza

Il commissario straordinario rafforza il piano di contrasto con nuove zonizzazioni e obiettivi di depopolamento più stringenti.

Il commissario straordinario alla peste suina africana (psa), dott. Giovanni Filippini, ha emanato l’ordinanza n. 7/2025 per definire e rimodulare le “Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana”. Il provvedimento mira a rafforzare la strategia di contrasto alla diffusione della malattia, in coerenza con la “road map” concordata con la commissione europea.

L’ordinanza stabilisce quattro pilastri d’azione fondamentali:

  • contenimento della popolazione di cinghiali selvatici nelle zone a restrizione, tramite il potenziamento delle barriere stradali e autostradali esistenti.
  • depopolamento dei cinghiali selvatici ai fini dell’eradicazione della malattia.
  • sorveglianza epidemiologica intensificata nei suini domestici e nei cinghiali selvatici.
  • adozione di misure di biosicurezza rafforzate negli stabilimenti suinicoli.

Le nuove aree di intervento

Il documento introduce una nuova zonizzazione strategica:

  1. zona di controllo dell’espansione virale (zona cev)
    • un’area ad elevato rischio di diffusione della malattia, individuata a ridosso delle barriere fisiche.
    • nella zona cev è data priorità assoluta alla sorveglianza passiva, in particolare la ricerca attiva delle carcasse.
    • sono vietate l’attività venatoria in tutte le sue forme e l’attività di controllo faunistico collettivo nei confronti del cinghiale. Sono invece autorizzate forme di depopolamento come il trappolaggio e il tiro alla “cerca”.
  2. zona di riduzione della densità (nord italia)
    • una fascia ulteriore di circa 20 km, ricadente in zona indenne, esterna alla zona cev o alla zona di restrizione i.
    • l’obiettivo di depopolamento in quest’area è fissato ad almeno il 150% degli abbattimenti effettuati nella stagione venatoria precedente.
    • per le aree protette e i confini amministrativi dei comuni, il target è la densità obiettivo zero.

Biosicurezza e divieti di movimentazione

L’ordinanza ribadisce che nelle zone soggette a restrizione (incluse i, ii, iii e cev), è vietata la movimentazione all’esterno di carne, prodotti a base di carne, trofei e ogni altro prodotto ottenuto da suini selvatici abbattuti in tali zone.

La movimentazione in deroga può essere autorizzata dalle regioni o province autonome solo se i capi abbattuti risultano negativi al test per la psa e sono destinati a stabilimenti di trasformazione o centri di lavorazione carni di selvaggina, nel rispetto di specifiche procedure di biosicurezza.

L’ordinanza 7/2025 abroga e sostituisce le precedenti ordinanze 3/2025 e 4/2025, applicandosi fino al 28 marzo 2026. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono incaricate di assicurare l’applicazione delle misure sul proprio territorio.