Nuove norme sulla Sicurezza Pubblica: focus su strumenti da taglio e attività nel territorio
Porto di coltelli e “giustificato motivo”: come cambia la normativa
Il recente Decreto-Legge 24 febbraio 2026, n. 23, introduce una serie di disposizioni urgenti volte a potenziare la sicurezza urbana e il contrasto ai reati in materia di armi. Il provvedimento tocca da vicino il mondo rurale, prevedendo nuove regole per il porto di strumenti da taglio e sanzioni amministrative che possono interessare i possessori di licenze di porto d’armi.
Le modifiche al regime degli strumenti da punta e da taglio
Il decreto aggiorna la storica legge 110/1975, introducendo limiti dimensionali più stringenti per il porto fuori dall’abitazione. In particolare:
Lame fisse o appuntite: Il porto senza giustificato motivo di strumenti con lama superiore a 8 cm è ora punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Coltelli a serramanico: La medesima pena si applica a chi porta strumenti con lama pieghevole pari o superiore a 5 cm, se dotati di meccanismo di blocco, apertura a scatto o apribili con una sola mano. Per questi ultimi vige un divieto assoluto di porto (quindi neanche con giustificato motivo).
Strumenti particolari: Sono inclusi nel divieto anche i coltelli “a farfalla” o quelli camuffati da altri oggetti.
Per gli operatori del settore agricolo e venatorio, il “giustificato motivo” resta l’elemento centrale: il porto di tali strumenti è consentito se strettamente legato all’esercizio della propria attività professionale o sportiva.
Sanzioni accessorie e impatto sulle licenze
Una delle novità di rilievo riguarda le conseguenze amministrative in caso di violazione. Qualora venga accertato il porto ingiustificato, il Prefetto ha la facoltà di applicare sanzioni accessorie per un periodo fino a un anno, tra cui la sospensione della licenza di porto d’armi o il divieto di conseguirla. Inoltre, in caso di condanna, il tribunale deve sempre disporre la confisca dello strumento.
Verso la conversione in legge: i prossimi 60 giorni
È fondamentale ricordare che il provvedimento è un decreto-legge, entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per rispondere a motivi di urgenza. Secondo l’iter costituzionale, il testo dovrà ora essere presentato alle Camere per la conversione in legge.