Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio (CTFVN): arriva la riorganizzazione con il Decreto legge sulla Pubblica Amministrazione

Il dibattito sulla gestione faunistica e sulla regolamentazione dell’attività venatoria in Italia segna un punto di svolta. Il progetto di riforma dell’articolo 8 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 mira a riscrivere radicalmente la struttura e il funzionamento del Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale (CTFVN).

L’obiettivo dichiarato della riforma è superare le criticità strutturali degli ultimi anni, abbandonare le gestioni transitorie basate su decreti ministeriali e restituire all’organo consultivo la dovuta stabilità attraverso la fonte primaria di legge.

Ecco un’analisi dettagliata di cosa prevede il testo di riforma e delle differenze sostanziali rispetto alla normativa vigente.

Da 41 a 18 membri: Uno snellimento radicale dell’organo

La novità di maggior impatto, già di fatto in vigore dalla ricostituzione, riguarda il drastico ridimensionamento della compagine del Comitato. Se la formulazione originaria della Legge 157/1992 prevedeva un’assemblea plenaria di ben 41 componenti, la nuova proposta fissa il tetto massimo a 18 membri, riducendo l’organo di oltre il 55%.

Tabella comparativa della composizione

Categoria / Ente RappresentatoTesto Storico L. 157/92Nuovo Testo PropostoNote e Variazioni
Ministero dell’Agricoltura (MASAF)31Riduzione rappresentanza governativa
Ministero dell’Ambiente (MASE)31Riduzione rappresentanza governativa
Regioni (Conferenza Stato-Regioni)33Invariato il peso delle autonomie locali
Province (UPI)31Riduzione di 2 unità
ISPRA (ex INFS)31Adeguamento denominazione scientifica
Associazioni Venatorie83Selezione per numero di associati
Organizzazioni Agricole82Razionalizzazione rappresentanza
Associazioni Ambientaliste Generiche81Scelto dal Consiglio Naz. Ambiente
ENPA (Protezione Animali)Incluso tra le ambientaliste1
Unione Zoologica Italiana (UZI)11Invariato
Ente Naz. Cinofilia Italiana (ENCI)11Invariato
Consiglio Int.le della Caccia (CIC)11Invariato
TOTALE MEMBRI4118-56%

Le novità fondamentali della nuova formulazione

1. Ritorno alla fonte primaria e certezza del diritto

Negli ultimi anni il CTFVN ha operato sulla base di norme transitorie (come l’art. 1, comma 453, della L. 197/2022) e decreti ministeriali attuativi. Tale impianto è stato oggetto di contenziosi amministrativi e rilievi di legittimità costituzionale. La riscrittura diretta dell’articolo 8 risponde alla necessità di riaffermare la riserva di legge, sancendo al comma 7 la formale cessazione del precedente comitato transitorio all’entrata in vigore della riforma.

2. Criteri quantitativi per le Associazioni Venatorie

Mentre in passato trovavano posto praticamente tutte le sigle venatorie riconosciute (8 seggi), la nuova norma stabilisce che i 3 rappresentanti venatori debbano appartenere alle associazioni “maggiormente rappresentative in termini di numero di associati a livello nazionale”. Viene così introdotto un criterio meritocratico-numerico vincolante.

3. Nomina ministeriale

  • Semplificazione procedurale: La nomina dei componenti passa dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) al più agile Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF).
  • Invarianza finanziaria: Il comma 6 introduce una norma rigorosa: ai membri del Comitato non spetterà alcun compenso, gettone di presenza, indennità o rimborso spese.

Impatto sulla gestione faunistico-venatoria

La riorganizzazione del CTFVN punta a trasformare un’assemblea storicamente complessa e farraginosa in un tavolo tecnico più snello, rapido ed efficiente. Poiché il Comitato esprime pareri chiave sull’applicazione della normativa sulla caccia, sulla pianificazione faunistica e sulla tutela della biodiversità, la riduzione dei componenti mira a facilitare il raggiungimento del quorum e a velocizzare l’iter delle delibere consultive.