Negli ultimi giorni si assiste all’ennesimo cortocircuito informativo sulle bacheche social: decine di post virali promettono a tutti i proprietari terrieri della Toscana la “formula magica” per cacciare i cacciatori dai propri fondi. Bastano un modulo scaricato da internet, un paio di motivazioni etiche o ambientaliste inserite alla meno peggio e il gioco è fatto — il tutto senza spendere un euro per recintare il terreno.
Attenzione, però: si tratta dell’ennesimo caso di disinformazione guidata dalla propaganda animalista.
Vendere facili illusioni genera condivisioni e “like”, ma sbatte inevitabilmente contro il muro della realtà normativa. Leggendo il testo ufficiale del Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) approvato dal Consiglio Regionale della Toscana, la storia è del tutto diversa: la legge impone paletti rigidissimi che rendono inutilizzabili i modulini fotocopia diffusi in rete.
Anatomia della disinformazione: la favola del “modulo facile”
La narrazione veicolata da certa propaganda punta sull’emotività: fa credere al cittadino che basti esprimere il proprio disaccordo etico verso la caccia o citare genericamente la tutela della fauna selvatica e dell’agriturismo per ottenere dalla Regione l’esclusione del proprio fondo dalla programmazione venatoria.
Questa impostazione omette deliberatamente i dettagli tecnici prescritti dalla legge, creando l’illusione che l’esclusione del fondo sia un diritto incondizionato esercitabile da chiunque possieda anche solo un piccolo fazzoletto di terra o un giardino in campagna.
La realtà dei fatti, definita dall’art. 25 della Legge Regionale 3/94 e dall’art. 44 del DPGR 36/R/2022, prevede tutt’altro iter.
I 2 requisiti reali (e tassativi) previsti dalla norma
Perché la Giunta Regionale possa prendere in considerazione un’istanza di sottrazione del fondo dalla caccia programmata, devono essere obbligatoriamente soddisfatte una di queste due sole condizioni:
1. Il vincolo dei 200 ettari accorpati
Come recita il testo del Piano Faunistico approvato in giunta e a quanto ci risulta non modificato in consiglio in questo punto:
“superfici di terreno di ampiezza e caratteristiche ambientali tali da consentire l’effettivo svolgimento di un’azione di tutela e salvaguardia della fauna selvatica e non inferiori a 200 ettari accorpati. Tale estensione può essere raggiunta col concorso di fondi appartenenti a proprietari e conduttori confinanti.”
I proprietari di piccoli o medi appezzamenti non possono avanzare alcuna richiesta autonoma. Per farlo dovrebbero consorziarsi con tutti i vicini fino a raggiungere una superficie contigua enorme: ben 200 ettari (pari a circa 280 campi da calcio). Le motivazioni etiche personali, in assenza di questa estensione, valgono zero davanti alla Commissione.
2. Programmi sperimentali con finanziamenti pubblici
L’unica alternativa contemplata dalla legge riguarda:
“superfici di terreno nelle quali vengano condotti programmi sperimentali di allevamento e coltivazione attuati con finanziamenti pubblici finalizzati alla ricerca scientifica ed all’innovazione tecnologica.”
Non basta quindi svolgere attività agricola o agrituristica: serve un vero e proprio progetto di ricerca scientifica o tecnologica formale, supportato e riconosciuto da fondi pubblici.
Burocrazia e costi tecnici:
La disinformazione tace anche sulla complessa documentazione tecnica necessaria. L’istanza non si presenta con una semplice firma in calce a un foglio stampato, ma richiede:
- Titoli di disponibilità legale del fondo;
- Estratto catastale dettagliato con tutti i mappali;
- Elaborati GIS vettoriali (shapefile) per la mappatura digitale dei confini;
- Relazione tecnica asseverata che certifichi il rispetto formale delle fattispecie di legge (i 200 ettari o i finanziamenti pubblici di ricerca).
Presentare un modulo sprovvisto di shapefile GIS o di una perizia tecnica che attesti i 200 ettari accorpati significa una sola cosa: l’immediata archiviazione dell’istanza per inammissibilità.
I danni della propaganda e le alternative reali
Alimentare questo tipo di disinformazione produce un triplo danno:
- Inganna i cittadini, illudendoli di poter bloccare la caccia sul proprio terreno con una firma.
- Ingorga gli uffici regionali con migliaia di domande farsa che verranno sistematicamente respinte.
- Innesca attriti inutili tra proprietari e cacciatori sulla base di informazioni del tutto errate.
Chi desidera davvero sottrarre un terreno privato all’esercizio venatorio, indipendentemente dall’estensione del fondo e senza dover dipendere dalle scadenze quinquennali del Piano Faunistico, ha a disposizione lo strumento previsto dall’art. 842 del Codice Civile: la recinzione perimetrale e l’istituzione del fondo chiuso.
Tutto il resto fa parte della propaganda da social media.