Ancora sul Piano Faunistico Venatorio della Toscana: approvato un emendamento sugli istituti privati contrario alle norme
L’approvazione del primo Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR) della Toscana è stata accolta con grande risalto istituzionale. Dopo anni di frammentazione amministrativa e stallo, la Regione ha finalmente varato uno strumento unico che sulla carta intende bilanciare la tutela delle produzioni agricole, la gestione strategica della fauna selvatica — con un accento particolare sull’emergenza ungulati — e la definizione di nuove regole per il mondo venatorio.
Tuttavia, quando si va oltre i comunicati celebrativi e si analizza nel dettaglio l’impianto normativo licenziato — in particolare l’Allegato 2: Pianificazione —, emerge chiaramente come questo storico traguardo sia il risultato di un complesso e delicato compromesso politico. Un accordo che, pur di accontentare diverse componenti del tavolo negoziale, ha finito per accogliere proprio nelle ultime fasi dell’iter una delicata modifica: l’emendamento sui limiti territoriali riservati agli istituti privati (AFV, AAV, CPRFS).
Questo intervento si configura, per quanto concerne il nostro ambito di intervento, come la principale criticità del Piano, una vera e propria norma “ad hoc” che viola la legge regionale e quella nazionale.
L’emendamento in questione che riportiamo di seguito, trae origine dall’accoglimento dell’osservazione n. prot. (Giunta) 829760 del 23-10-2025, inserita a pagina 44, paragrafo 2.2.1 (“Aziende Faunistico Venatorie”) dell’Allegato 2.
«Nelle province in cui vi è la presenza di un solo comprensorio, la quota di territorio agro-silvo-pastorale destinata agli istituti privati (AFV, AAV, CPRFS) non può essere superiore al 15% della SAF a livello provinciale. Nelle province in cui vi è la presenza di due comprensori, qualora la superficie occupata dagli istituti privati sia complessivamente superiore al 10 per cento a livello provinciale, il citato limite del 15% è calcolato a livello di singolo comprensorio.»
Perché l’emendamento è contro la Legge Regionale e Nazionale
Nonostante la Relazione tenti di mascherare l’operazione con il pretesto di “uniformare la distribuzione sul territorio”, l’analisi giuridica dell’emendamento mostra un palese contrasto con il quadro legislativo vigente e con il principio di gerarchia delle fonti.
Violazione della Legge Regionale Toscana (L.R. n. 3/1994)
L’articolo 6, comma 6 della Legge Regionale 3/1994 stabilisce in modo perentorio che il limite massimo per la superficie occupata dagli istituti privati (Aziende Faunistico Venatorie, Aziende Agrituristico Venatorie e Centri Privati Riproduzione Fauna Selvatica) è fissato al 15% della Superficie Agro-Silvo-Pastorale (SAF) “a livello provinciale”.
La legge regionale non prevede alcuna delega o facoltà per gli strumenti pianificatori subordinati di disaggregare tale tetto su scala inferiore (il singolo comprensorio). Un Piano Faunistico Venatorio è un atto amministrativo di programmazione: non può derogare né modificare la norma primaria d’ambito regionale che lo sovraintende.
Violazione della legge quadro nazionale (L. n. 157/1992)
L’articolo 10, comma 8 della Legge 157/1992 (Legge quadro nazionale per la protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio) individua rigorosamente nella provincia la dimensione territoriale minima su cui calcolare e garantire il bilanciamento tra caccia sociale/programmata (pubblica) e riserve private.
Introdurre un meccanismo che sposta la verifica del tetto dal livello provinciale a quello comprensoriale sovverte la ratio della legge nazionale.
Se l’intenzione era quella di porre un argine restrittivo agli istituti privati, la strada scelta dal legislatore sbatte contro un ostacolo insuperabile: l’illegittimità per violazione della gerarchia delle fonti.
Perché è una scelta poco lungimirante?
L’emendamento si rivela miope e problematico anche sul piano gestionale ed operativo:
- Rigidità amministrativa: Bloccare la percentuale sul singolo comprensorio non tiene conto delle reali vocazioni ambientali e faunistiche del territorio toscano.
- Mancanza di visione ecologica: Imporre un tetto rigido su scala ridotta non risolve la gestione dinamica degli ungulati (cinghiali e caprioli), che si spostano sul territorio ignorando i confini amministrativi dei comprensori.
- Esposizione a ricorsi al TAR: Inserire una norma in aperto contrasto con la L.R. 3/94 ed la L. 157/92 espone l’intero Piano al rischio quasi certo di impugnazione dinanzi al Tribunale Amministrativo.
Il Piano Faunistico Venatorio Regionale della Toscana è certamente il risultato di un delicato equilibrio politico. Il testo finale è frutto di un importante lavoro di compromessi ed è sicuramente migliore rispetto alla prima formulazione anche e soprattutto grazie al pregevole lavoro svolto dai competenti uffici regionali. Abbiamo però l’obbligo di segnalare quanto ci pare possa essere una criticità rispetto alle nostre prerogative.