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Alcune associazioni venatorie hanno impugnato dinnanzi al TAR Puglia dei provvedimenti lesivi dell’esercizio dell’attività venatoria, tra i quali rientra l’incongruo e illegittimo ampliamento delle aree contigue al Parco Nazionale dell’Alta Murgia, che sottrae all’esercizio della caccia un’ampia estensione territoriale, ricadente all’interno degli ATC di Bari e Taranto”.

Il ricorso è stato respinto dal tribunale amministrativo perché nelle aree contigue ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge n. 394/1991, l’attività venatoria è soltanto limitata (“nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua”) e non vietata.