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E’ stato approvato oggi con la fiducia alla Camera dei Deputati il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025 (A.C. 1239-A), nel quale è stato inserito un articolo (il 29) per il contrasto alla peste suina e uno di sostegno alle aziende faunistico venatorie colpite con uno stanziamento di 400.000 euro.

In particolare, tra le altre cose, il Governo ha accolto il seguente parere fornito all’Assemblea dalla Commissione V Bilancio, che contiene un importante stanziamento di risorse a sostegno e tutela delle aziende faunistiche-venatorie e agrituristiche-venatorie colpite dalla PSA:

In merito ai profili di quantificazione dell’articolo 29, comma 1, lettera b-bis), rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l’articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 2022, relativo alla nomina di un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire, contenere ed eradicare la peste suina africana. La novella prevede la nomina di tre sub-commissari, cui sono conferiti taluni compiti specifici. Al riguardo, rileva quanto segue: i compiti ascritti ai sub-commissari riproducono prevalentemente quelli già previsti a legislazione vigente in capo al Commissario straordinario; l’avvalimento di altre amministrazioni pubbliche deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in virtù del richiamo all’articolo 2, comma 5 del decreto-legge n. 9 del 2022; i sub-commissari svolgono il proprio incarico a titolo gratuito, in virtù del richiamo all’articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 9 del 2022. Ciò posto, ritiene necessaria una conferma da parte del Governo che dall’istituzione dei tre sub-commissari non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica per spese di funzionamento, fermo restando che si potrebbe valutare l’opportunità di inserire al riguardo un’apposita clausola di invarianza finanziaria.
Rispetto ai profili di quantificazione dell’articolo 29, comma 1-bis, rileva che le disposizioni in esame prevedono che le risorse del Fondo nazionale per la suinicoltura, nella misura di 400.000 euro per l’anno 2023, siano destinate anche a interventi di sostegno e tutela delle aziende faunistiche-venatorie e agrituristiche-venatorie. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare tenuto conto che la norma introduce una nuova finalizzazione di risorse già comunque destinate a spesa nel presupposto, sul quale ritiene che andrebbe acquisita conferma, della disponibilità delle risorse medesime.

Evidenzia che alle spese di funzionamento connesse alla nomina di tre sub-commissari con compiti di coordinamento e monitoraggio delle attività di prevenzione e contrasto della peste suina africana, prevista dall’articolo 29, comma 1, lettera b-bis), si potrà provvedere a valere sulle risorse disponibili nell’ambito della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 29 del 2022.