Tartufaie controllate: IL T.A.R. Toscana, Sez. II con la sentenza n. 681 dell’ 11 aprile 2025 ha dichiarato irricevibili e inammissibili i ricorsi presentati da due associazioni in relazione alle cd. tartufaie controllate.
Nello specifico con il ricorso si chiedeva l’annullamento di svariati provvedimenti rilasciati da alcuni Comuni o la riduzione delle conseguenti autorizzazioni alla raccolta riservata nelle cd. tartufaie controllate; una pronuncia sulla necessità di predisporre controlli regionali sulle modalità del rilascio di nuove “concessioni” ed il rispetto dei limiti per le attività di libera ricerca, nonché maggiori controlli su tali attività per arginare il pericolo di inquinamento del tartufo collegato all’impianto di piante micorrizzate nelle aree delle tartufaie controllate.

In primo luogo il Collegio ritiene fondata l’eccezione di irricevibilità per tardività del deposito di entrambi i ricorsi, sollevata dalle amministrazioni resistenti.
Il Collegio ritiene di condividere altresì l’eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi e delle doglianze e del carattere meramente sollecitatorio delle domande formulate in merito alle tartufaie controllate.
Dalla piana lettura dei due ricorsi, infatti, si evince che le associazioni ricorrenti lamentano:
- un diffuso carattere abusivo dell’utilizzo del potere riconosciuto ai comuni dall’art. 6 della L.R.T. n. 50/1995 (recante Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni) di riconoscere il diritto di raccolta riservata ai proprietari dei fondi su cui la tartufaia insiste;
- il mancato rispetto delle zone di libera ricerca derivanti dalla presenza di corpi idrici (per lo più torrenti) all’interno di tali aree. Per la legge nazionale (L. n. 752/1985, recante Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo) costituiscono area di libera ricerca (non riservabile cioè ai proprietari dei fondi) le aree nei pressi dei corsi d’acqua anche a carattere torrentizio. I Comuni, inoltre, ometterebbero in modo diffuso i controlli sulla regolarità e il rispetto di tali limiti (la cd. tabellazione) e la Regione non effettuerebbe gli opportuni controlli, peraltro non disciplinati dalla legge regionale; si chiede che questo Tribunale stimoli e faccia in modo che tali attività di controllo vengano esercitate;
- l’adozione di pratiche errate consistenti nell’incoraggiare, nelle tartufaie controllate oggetto di ricerca e raccolta riservata, l’impianto di piante micorrizzate (vale a dire di specie vegetali in simbiosi con le principali specie di tartufo di pregio) che, sulla base di recenti studi, sarebbero dannose per alcune specie di tartufo (in particolare per quello bianco).
Da quanto precede, quindi, le doglianze recate nei ricorsi riuniti da un lato si sostanziano nella censura del carattere abusivo delle autorizzazioni alla raccolta differenziata, a causa della progressiva ed eccessiva riduzione delle aree di libera ricerca; dall’altro nella lamentela in ordine alla carenza dei controlli degli enti locali sul corretto esercizio di tale diritto di raccolta (con riferimento alla corretta delimitazione ed evidenziazione dei corsi d’acqua demaniali) e dell’uso della pratica della micorrizzazione.
Le doglianze non sono ammissibili.