Il paradosso del capriolo in Piemonte: la caccia di selezione bloccata da ordinanze scadute (mentre l’enduro riempie i boschi)

Può un’attività completamente regolata, perfettamente pianificata e ritenuta priva di motivi ostativi dagli stessi uffici tecnici, essere totalmente congelata in via “cautelativa”?

La risposta è sì, ed è esattamente ciò che sta accadendo in Piemonte con la caccia di selezione al capriolo. Un vero e proprio corto circuito burocratico e sanitario che l’Associazione AB ha deciso di denunciare pubblicamente e formalmente.

La situazione sul territorio piemontese ha assunto contorni kafkiani, delineando una gestione a “due pesi e due misure” che danneggia l’economia rurale e non tutela la sicurezza sanitaria.

Il vuoto normativo: si decide sulla base di atti decaduti

La contestazione nasce dall’analisi della DGR 25 maggio 2026, n. 5-2599, con la quale la Regione ha approvato i piani di prelievo per la specie. Tuttavia, per moltissime Aziende Agri-Turistico-Venatorie (AATV), Aziende Faunistico-Venatorie (AFV) e Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) situati nelle zone di restrizione per la Peste Suina Africana (PSA), è comparsa la dicitura bloccante: “NON ATTUABILE”.

Il paradosso emerge chiaramente leggendo le premesse della delibera stessa:

  • Il Commissario straordinario per la PSA ha cessato il mandato il 27 marzo 2026.
  • L’Ordinanza commissariale n. 7/2025 ha smesso di produrre effetti il 12 maggio 2026.
  • I tecnici regionali avevano esplicitamente certificato che il piano richiesto era esiguo, corretto e che “non si rilevavano motivi ostativi all’approvazione”.

Nonostante il quadro normativo emergenziale sia decaduto e il nuovo Commissario non sia ancora stato nominato, la Direzione Agricoltura e Cibo ha preferito “congelare” l’attività venatoria su una specie non target (il capriolo non trasmette né contrae la PSA come i suidi) in attesa di un parere da parte di uffici commissariali al momento vacanti.

Il danno collaterale: Questo blocco “cautelativo” non solo genera un grave danno economico alle aziende faunistiche che avevano già programmato la stagione, ma rischia di provocare un pericoloso squilibrio biologico nella densità della popolazione dei caprioli sul territorio.

Due pesi e due misure: cacciatori fermi, sportivi di massa liberi

Il cuore della critica sollevata dal Presidente di Agrivenatoria Biodiversitalia, Niccolò Sacchetti, risiede nella palese asimmetria dei divieti applicati nei boschi piemontesi.

Mentre ai cacciatori di selezione – operatori formati e soggetti a rigidi protocolli di biosicurezza – viene vietato l’accesso sulla base di ordinanze scadute, la Regione Piemonte ha permesso numerose attività all’aria aperta comprese gare enduro e podistiche.

Nello stesso periodo e nelle medesime aree apparentemente sottoposte a restrizione, si sono infatti svolti regolarmente eventi di massa ad altissimo impatto come i seguenti:

  • 18 maggio 2026: Campionato regionale Enduro a Bosio (AL).
  • 24 maggio 2026: Campionato italiano Enduro nella stessa località di Bosio (AL).
  • 30 maggio 2026: Giornate di Mountain Bike ed E-Bike a Voltaggio (AL), con percorsi fuoristrada dai 16 ai 35 km.

Migliaia di persone, tra atleti e spettatori, hanno frequentato liberamente i boschi senza che la Regione eccepisse alcuna restrizione legata al rischio di diffusione della PSA tramite scarpe o pneumatici. Al contempo, restano libere attività come il trekking, il biking, il turismo, la ricerca di funghi e tartufi e i lavori agricoli.

L’isolamento della sola categoria dei selettori ha spinto l’Associazione AB a chiedere formalmente conto delle proprie decisioni all’Assessore regionale all’Agricoltura Paolo Bongioanni e al Dirigente responsabile Paolo Balocco.

Nella lettera ufficiale (“11- Lettera Accesso atti Piemonte.pdf”), l’associazione solleva dubbi pesantissimi sulla legittimità dell’operato regionale:

  1. Sede Penale (Omissione di atti d’ufficio): Se l’emergenza PSA è tale da richiedere restrizioni drastiche basate su atti scaduti, non aver vietato gli eventi di massa (che muovono migliaia di persone) potrebbe configurarsi come un’omissione nell’attuazione della tutela sanitaria. Se invece il rischio non sussiste, il divieto mirato è illegittimo.
  2. Sede Civile (Risarcimento Danni): Il blocco ingiustificato e discriminatorio sta provocando un danno economico diretto alle AATV e AFV piemontesi, del quale gli uffici regionali potrebbero essere chiamati a rispondere patrimonialmente.

L’appello alle istituzioni

Abbiamo chiesto formalmente un passo indietro immediato a titolo collaborativo. La richiesta è chiara: riconsiderare in tempi strettissimi lo schema della delibera, eliminando la dicitura “NON ATTUABILE” e consentendo la caccia di selezione al capriolo in tutti gli istituti faunistici, quantomeno fino all’eventuale pubblicazione di una nuova e legittima ordinanza da parte del futuro Commissario Straordinario.

La gestione della fauna e delle emergenze sanitarie richiede rigore scientifico e coerenza giuridica, non decisioni asimmetriche che penalizzano la filiera ambientale senza produrre reali benefici di biosicurezza.