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Scopri perché la vigilanza venatoria riveste un ruolo cruciale nella gestione della fauna, della biodiversità, della sicurezza pubblica e delle attività agricole.

La vigilanza venatoria è un pilastro essenziale per contrastare il bracconaggio, per assicurare che i cacciatori rispettino le leggi e anche per mantenere l’equilibrio tra presenza di selvatici, produzione agricola e sicurezza delle persone. Le guardie venatorie, istituzionali o volontarie, sono figure di mediazione tra normativa, natura e comunità.

Chi aspira a diventare guardia venatoria deve affrontare percorsi di formazione, esami e rispetto rigoroso delle norme, svolgendo un servizio pubblico di grande valore: per la biodiversità, per i cacciatori, per gli agricoltori e, in generale, per la corretta gestione del territorio.

Come vedremo in seguito, la legge quadro italiana che disciplina questi aspetti è la Legge 11 febbraio 1992, n°157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Inoltre, è da ricordare che è vietato l’esercizio venatorio a chi svolge funzioni di vigilanza nel territorio in cui opera, nonché alle guardie volontarie durante l’espletamento del servizio.

Quali sono i compiti della guardia venatoria?

Gli articoli 27 e 28 della 157/1992 definiscono poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria. Di questi fanno parte gli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni, comprese le guardie volontarie riconosciute e altri soggetti preposti, che svolgono diversi compiti di vigilanza. Ecco i principali:

  • contrasto al bracconaggio: un’attività fondamentale per il mantenimento degli equilibri ambientali.
  • Controllo del rispetto della normativa venatoria: verificano che la caccia avvenga nei periodi e nelle modalità consentite dai calendari venatori regionali. Possono chiedere l’esibizione del tesserino venatorio, della licenza di porto di fucile per uso caccia, della polizza di assicurazione e del contrassegno relativo alla fauna abbattuta. 
  • Prevenzione e repressione del bracconaggio: vigilanza anti-bracconaggio, accertamenti su armi, richiami, cani da caccia e attrezzature. 
  • Gestione della fauna selvatica e dell’ambiente: protezione di habitat, specie protette, assicurando che l’attività venatoria non comprometta la biodiversità. Collaborazione con enti come Regioni, Province, ISPRA per monitoraggi e gestione.
  • Vigilanza amministrativa: la redazione di verbali per violazioni, notifiche ed esecuzione di controlli sul territorio.

È evidente che le funzioni di coloro che eseguono la vigilanza venatoria sono molte e di grande importanza per tutte le categorie di portatori d’interesse citati in precedenza.

    Le guardie venatorie volontarie possono controllare i cacciatori?

    La risposta è sì: uno degli scopi principali della vigilanza venatoria è proprio quello di controllare i cacciatori. Tuttavia, è bene sottolineare alcune precisazioni importanti.

    Chi può controllare i cacciatori? Ovviamente gli agenti di polizia giudiziaria: Carabinieri Forestali, Personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria. Anche le Guardie Giurate Venatorie Volontarie (GGVV), le guardie private se riconosciute ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), le guardie ecologiche e zoofile autorizzate dalle leggi regionali. 

    È evidente quindi che non tutte le guardie hanno la qualifica di polizia giudiziaria. Ciò significa che la loro possibilità di svolgere attività con rilevanza penale, come sequestro o perquisizione personale, è limitata ai soggetti previsti dalla legge. Quindi una guardia volontaria non può procedere autonomamente a svolgere queste attività nei confronti di un cacciatore, neppure se colto in flagranza di reato. Potrà però richiedere l’intervento di personale abilitato a compiere queste operazioni.

    Ecco un elenco pratico di cosa possono controllare: la licenza di porto di fucile per uso caccia, il tesserino venatorio, la fauna abbattuta o catturata, il contrassegno dell’assicurazione e gli altri versamenti, attrezzatura, richiami e cani usati per la caccia.

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    A cosa serve la vigilanza venatoria?

    La vigilanza venatoria si configura come un’attività di primaria importanza, la cui funzione essenziale è quella di garantire che l’attività venatoria venga praticata nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti. Questa pratica, lungi dall’essere un mero controllo, si traduce in un beneficio tangibile per l’intera comunità venatoria e non solo.

    I cacciatori che operano nel rispetto della legge trovano nella vigilanza venatoria un baluardo a loro tutela, distinguendosi nettamente da coloro che, agendo in modo illecito, potrebbero trarre vantaggi indebiti, alterando l’equità e la sostenibilità dell’attività. Tale controllo contribuisce anche a preservare l’immagine della caccia come pratica etica e responsabile.

    Ma i benefici della vigilanza si estendono ben oltre il singolo cacciatore. La biodiversità, intesa come la ricchezza e la varietà delle specie animali e vegetali, e la collettività in generale, traggono un vantaggio notevole da questa pratica. Solo attraverso il rispetto rigoroso delle norme, la caccia può essere considerata un’attività sostenibile, minimizzando il suo impatto sull’ambiente e sulle persone. Questo approccio è fondamentale per superare le critiche e le discriminazioni che la pratica venatoria ha subito negli ultimi decenni, favorendone un’accettazione sociale più ampia e consapevole.

    Come diventare una guardia venatoria

    I requisiti necessari e le modalità variano a seconda della Regione di residenza. Vediamo l’esempio della Regione Toscana, la quale comunica che per poter presentare istanza di partecipazione all’esame di GGVV è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

    • essere cittadino italiano o cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea;
    • avere raggiunto la maggiore età;
    • essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo;
    • non avere riportato condanne penali, non aver impugnato il decreto penale di condanna, non aver fatto richiesta di oblazione o di patteggiamento per delitti o per violazioni alle leggi che regolano l’attività venatoria, la pesca e la salvaguardia dell’ambiente;
    • non avere commesso violazioni di carattere amministrativo soggette a recidiva durante l’esercizio dell’attività venatoria e dell’attività di pesca né violazioni amministrative alla L.R. 39/2001 “Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche avvelenate”, nei cinque anni precedenti alla richiesta di partecipazione all’esame per G.G.V.V.;
    • essere residente in Toscana.

    Chi volesse intraprendere questa attività, deve ben comprendere che l’azione della vigilanza venatoria non si limita al controllo dei cacciatori. Essa rappresenta, infatti, uno strumento indispensabile nella prevenzione e nel contrasto del bracconaggio, una piaga che minaccia seriamente gli ecosistemi e la fauna selvatica. 

    La vigilanza venatoria, con le sue funzioni di monitoraggio e intervento, è quindi cruciale per la salvaguardia del patrimonio faunistico e per la promozione di una cultura della legalità e del rispetto ambientale.