La Regione Veneto ha promosso, con due ricorsi di analogo tenore, conflitti di attribuzione tra enti, nei confronti dello Stato, in relazione alle ordinanze cautelari del TAR Veneto, sezione prima, 20 giugno 2022, n. 615 e 15 luglio 2022, n. 656, nella parte in cui hanno disposto il mantenimento, nei territori del Comune di Caprino Veronese e del Comune di Rivoli Veronese, delle speciali forme di tutela dall’esercizio dell’attività venatoria previste per le zone faunistiche alpine.
La Regione premette che la L.R. Veneto n. 2 del 2022 aveva disposto la sottoposizione dell’intero territorio del Comune di Rivoli Veronese e di parte del territorio del Comune di Caprino Veronese al regime giuridico degli ambiti territoriali di caccia (ATC) e la loro sottrazione (integrale, nel primo caso, parziale, nel secondo) al regime della ZFA.
La ricorrente sostiene che i provvedimenti cautelari avrebbero disposto in diretto e radicale contrasto con le previsioni della L.R. Veneto n. 2 del 2022 e sarebbero stati adottati in carenza assoluta di giurisdizione. Essi, al contempo, lederebbero l’autonomia legislativa costituzionalmente garantita della Regione, nonché le competenze costituzionali del Consiglio regionale.
Secondo la Corte il TAR Veneto è intervenuto nei limiti del potere giurisdizionale, adottando una misura strettamente funzionale a garantire l’effettività della tutela cautelare, esercitata tramite la sospensione degli atti amministrativi e volta a evitare possibili pregiudizi irreparabili nelle more della definizione della indicata questione pregiudiziale di legittimità costituzionale. La misura non interferisce con le prerogative legislative della Regione Veneto e trova applicazione solo ed esclusivamente nei territori dei Comuni interessati, senza intaccare il potere di pianificazione faunistica-venatoria spettante alla ricorrente sull’intero territorio regionale.