L’associazione Venatoria ANLC ricorrente sostiene che la Regione avrebbe illegittimamente fatto ricorso al solo criterio del numero di iscritti per determinare la maggiore rappresentatività delle associazioni di protezione ambientale. La Regione ha attuato tale disposizione con l’art. 21, comma 5, lett. c), prevedendo che “Il comitato direttivo dell’Ambito territoriale di caccia è nominato dalla Giunta regionale scegliendo i rappresentanti tra le tre associazioni riconosciute le più rappresentative a livello nazionale o regionale presenti nell’ Ambito stesso.
La Regione è ricorsa al dato numerico degli iscritti riferito alla data del 31 dicembre 2021 e riferisce di aver chiesto alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale il numero dei loro iscritti per l’annata 2021, tramite la condivisione in Google Drive di una tabella Excel, contenente l’elenco dei codici fiscali di tutti i loro associati al 31 dicembre 2021, e di aver incrociato i codici fiscali trasmessi con quelli presenti nell’anagrafica venatoria regionale aggiornata al 31 dicembre 2021.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.