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La tutela della biodiversità sia compatibile con le attività umane

Una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), depositata il 3 giugno 2025, segna un precedente importante nella gestione degli apiari all’interno delle aree protette. Il TAR ha accolto il ricorso della Società Agricola L.P., annullando il provvedimento del Parco Nazionale Arcipelago Toscano che negava il rinnovo dell’autorizzazione per un apiario di fecondazione sull’Isola di Giannutri. La decisione sottolinea l’importanza di una pacifica coesistenza tra esigenze diverse, la tutela della biodiversità deve essere compatibile con le attività umane e non motivo per ostacolarle.

La Contesa: Apiari a Giannutri, Ricerca Scientifica e Diritti degli Apicoltori

La Società L.P., attiva da anni nell’allevamento di alveari , aveva richiesto al Parco il rinnovo di un’autorizzazione già concessa negli anni precedenti per un apiario sull’isola di Giannutri, per il periodo ottobre 2024 – giugno 2025. Il Parco aveva rigettato la domanda, basandosi su uno studio condotto con l’Università di Firenze. Questo studio evidenziava una drastica riduzione degli apoidei selvatici negli ultimi quattro anni e l’interazione tra le api gestite e gli altri insetti, suggerendo misure precauzionali come l’esclusione di apiari per almeno due/tre anni dall’isola per valutare un cambiamento positivo nel numero di insetti impollinatori selvatici.

Mancato Preavviso di Rigetto: Le motivazioni della sentenza

Il fulcro del ricorso della società agricola è stata la violazione dell’articolo 10-bis della Legge n. 241 del 1990. Questa norma impone al responsabile del procedimento o all’autorità competente di comunicare tempestivamente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda prima di adottare un provvedimento negativo. Ciò consente agli istanti di presentare osservazioni e documenti entro dieci giorni. Un aspetto fondamentale, dato che il Parco aveva concesso autorizzazioni simili nei cinque anni precedenti.

Il TAR Toscana ha giudicato fondato il ricorso proprio su questo punto. I giudici hanno evidenziato come l’Ente Parco, pur avendo rilasciato autorizzazioni dal 2019 al 2023 e avendo un proprio regolamento interno (Delibera del Consiglio Direttivo del Parco n. 74/2001) per la salvaguardia dell’apicoltura , non abbia rispettato l’obbligo del preavviso di rigetto previsto dall’articolo 10-bis.

Le Implicazioni della Sentenza: Nuovo Dialogo per la Conservazione della Natura

Il TAR ha annullato i provvedimenti impugnati. Ciò significa che il Parco potrà riesercitare le proprie prerogative , ma dovrà farlo nel rispetto dei principi stabiliti dalla sentenza, attivando un confronto diretto e obbligatorio con la società richiedente. Le spese di giudizio sono state compensate, data la complessità e la novità delle questioni trattate.

Questa sentenza rafforza un principio cardine del diritto amministrativo italiano: la trasparenza e la partecipazione del cittadino non sono semplici formalità, ma elementi imprescindibili per un’azione amministrativa corretta e legittima. Un chiaro segnale per un approccio più collaborativo nella gestione delle nostre risorse naturali, la tutela della biodiversità e il ripristino degli ecosistemi.