Nei territori delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico-venatorie (AATV) la vigilanza venatoria potrà essere affidata a GGVV di tutte le associazioni venatorie ed agricole.
La Giunta Regionale in data 30.5. u.s. ha deliberato di modificare, in conformità alla legge n. 157/1992, l’Allegato A della D.G.R. n. 15-11925 del 8 marzo 2004, come da ultimo modificata con D.G.R. n. 31-7298 del 24 marzo 2014, nella parte riguardante la vigilanza venatoria nei territori delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico-venatorie (AATV), come riportato nell’Allegato A1.
Tale decisione segue la richiesta di modifica avanzata da AB e Coldiretti del citato dispositivo regionale. La modifica rende possibile che la vigilanza possa essere affidata, in termini più ampi, alle figure previste dalle disposizioni normative nazionali (tra le quali rientrano anche le guardie volontarie delle associazioni venatorie, associazioni agricole rappresentate nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro e delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica).
Viene in questo modo superata una anomalia che doveva considerarsi discriminante in quanto eccessivamente stringente e atta a determinare il sorgere di una posizione di monopolio non giustificato.