La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 82 del 2025 , ha confermato la validità della legge regionale dell’Abruzzo che stabilisce come vengono scelti i rappresentanti delle associazioni di cacciatori negli organi di gestione della caccia (gli Ambiti Territoriali di Caccia – ATC).
La legge regionale, criticata da alcune associazioni venatorie e dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Abruzzo , prevede l’uso del “metodo D’Hondt” per ripartire i seggi. Questo sistema, secondo il TAR, favorirebbe le associazioni con più iscritti a scapito di quelle più piccole.
Il TAR aveva sollevato dubbi di costituzionalità basandosi su presunte violazioni degli articoli 2, 3 e 117, comma 2, lettera s), della Costituzione. In particolare, si lamentava che la norma regionale non rispettasse la proporzionalità nella rappresentanza, introducesse una discriminazione tra le associazioni venatorie e non trattasse allo stesso modo le diverse categorie di rappresentanti (cacciatori, agricoltori, ambientalisti).
La Corte Costituzionale ha respinto tutte le obiezioni. Ha chiarito che la legge statale non impone una “perfetta proporzionalità” per le singole associazioni venatorie , ma piuttosto un equilibrio tra le diverse categorie di interessi (cacciatori, agricoltori, ambientalisti). La Corte ha sottolineato che il metodo D’Hondt è comunque una formula proporzionale e che la scelta del legislatore regionale di favorire le associazioni più grandi rientra in una discrezionalità ragionevole per garantire stabilità negli organi gestionali. Inoltre, l’organo direttivo ha funzioni esecutive , e l’assemblea dei cacciatori offre già una sede di ampia rappresentatività per le diverse associazioni.
La Corte ha escluso anche la violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, affermando che non esiste un diritto a una rappresentanza individuale per ogni associazione e che la distinzione nei criteri di designazione tra le diverse categorie è già prevista dalla legge statale.
La sentenza è stata depositata il 19 giugno 2025.