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Il Tar della Lombardia ha accolto il ricorso della Lac e imposto il divieto di caccia su tutti i 475 valichi montani interessati dalle rotte migratorie dell’avifauna.

I giudici hanno infatti accolto la tesi che prevede una interpretazione piuttosto restrittiva dell’articolo 21 comma 3 della legge 157/1992 che impone il divieto di caccia su tutti i valichi alpini interessati dalle rotte migratorie dell’avifauna per un raggio di 1.000 metri.

Tra le molteplici motivazioni che hanno portato alla sentenza, appare di particolare rilievo quella in cui si afferma che “Risulta palese laddove siano presenti valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna è necessario inibirvi, in via assoluta, lo svolgimento di attività venatoria per una distanza di mille metri dagli stessi… quindi , una volta accertata la presenza di 475 valichi interessati da rotte di migrazione, al fine di attuare il perentorio disposto normativo e garantire una effettiva tutela dell’avifauna è richiesta l’imposizione di un divieto di caccia assoluto riferibile a tutti i predetti valichi”. Fondamentale è dunque la definizione di “valico montano” interessato dalle rotte di migrazione ovvero “Una depressione presente in un punto di un contrafforte montuoso che consente il passaggio con minor difficoltà tra due valli”.

La situazione prima della sentenza aveva visto individuare da Ispra 19 valichi montani da sottoporre a tutela immediata e 15 valichi da sottoporre a monitoraggio per almeno 24 mesi”.

I giudici, “non ritenendo esplicitato in maniera adeguata il meccanismo con cui è stata operata la riduzione” (da 475 a, di fatto, 34) hanno formulato ad Ispra “richiesta di chiarimenti”. Chiarimenti che, una volta arrivati, sono stati reputati “incompleti e insufficienti”: sia perché “tale consistente limitazione non trova una corrispondente ragione di carattere scientifico” sia perché, richiamandosi alla Corte costituzionale, i giudici fanno presente che la prescrizione della 157/92 “si atteggia a divieto di caccia assoluto, che sfugge al bilanciamento degli interessi propri del piano faunistico e intende prevenire un’attività che, se autorizzata nei confronti degli uccelli in transito, potrebbe trasformarsi, per la concentrazione degli esemplari, in un consistente impoverimento della specie interessata”.

Secondo quanto si legge nella sentenza, il divieto della 157/92 “è di cogente applicazione sull’intero territorio nazionale ed è pienamente vigente nell’ordinamento”.

Tale interpretazione potrebbe potenzialmente aprire contenziosi in numerose altre regioni a livello nazionale a meno che non si intervenga con una modifica sulla legge nazionale che regola la materia dei valichi montani.